Cassazione Penale, Ordinanza n. 04140/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto non conteneva l'enunciazione specifica dei motivi, essendo stati espressamente riservati. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il procedimento nasce da più ordinanze del Tribunale di Palermo, in sede di riesame, emesse il 14 novembre 2024 in relazione a un indagato: il Tribunale ha annullato un sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 1.022.117,87, disposto anche per equivalente; ha sostituito gli arresti domiciliari con misure interdittive; ha limitato tali divieti al solo comparto edilizio; ha infine dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto della revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. L'indagato ha poi proposto ricorso per cassazione, ma ha riservato i motivi, senza enunciarli nell'atto. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specifica indicazione dei motivi di impugnazione.
Norme richiamate
L'inammissibilità dell'impugnazione consegue alla mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 581 c.p.p., tra cui l'obbligo di specifica indicazione dei motivi.
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica dei motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come base del sequestro preventivo funzionale alla confisca disposta nei confronti dell'indagato.
Richiamato come base della confisca cui era funzionale il sequestro preventivo annullato dal Tribunale.
Massime di principio
- L'impugnazione penale è inammissibile quando l'atto non contenga motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste, non essendo sufficiente una riserva successiva dei motivi.
- L'obbligo di specificità dei motivi costituisce requisito essenziale dell'atto di impugnazione: la sua omissione integra una causa autonoma di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. in relazione all'art. 581 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una carenza imputabile al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e, se ravvisata colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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