Cassazione Penale, Ordinanza n. 04198/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello, nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena complessiva in nove mesi di reclusione ed euro 500 di multa per furto in concorso e indebito utilizzo di una carta di credito, reati unificati dalla continuazione. Il ricorrente deduceva un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la richiesta concordata tra le parti fosse affetta da errore di diritto perché la diminuzione per le attenuanti generiche era stata applicata nella misura di un terzo alla sola pena detentiva, mentre per la pena pecuniaria era stata operata in misura inferiore a un terzo; ciò sarebbe stato incoerente, illogico e dannoso per l'imputato. A suo avviso, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il difetto della formulazione concordata e invitare le parti a una nuova esplicitazione, rendendo altrimenti la sentenza nulla per errore di diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo i vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Nel caso concreto, la censura sulla diversa misura della riduzione tra pena detentiva e pena pecuniaria non integrava illegalità della pena, perché il giudice non è tenuto a ridurre in modo identico le due componenti della pena congiunta quando applica una circostanza attenuante. Di conseguenza il motivo non rientrava tra quelli ammissibili contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la relativa sentenza è ammesso solo per specifici vizi della volontà negoziale, del consenso del pubblico ministero o del contenuto difforme della decisione, non per mere doglianze sulla misura della pena salvo illegalità.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione l'errore di diritto, ma non basta a superare i limiti di impugnabilità tipici del concordato in appello quando la censura riguarda solo la quantificazione della pena non illegale.
art. 129 c.p.p.
il controllo sulle condizioni di proscioglimento è in linea di principio non deducibile nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis, salvo la prescrizione maturata prima della decisione di appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
prevede, per i ricorsi contro sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis dopo la l. n. 103/2017, la trattazione de plano.
art. 616, comma 1, c.p.p.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
ha inserito il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p., rendendo de plano la trattazione del ricorso nei casi indicati.
art. 599-bis cod. proc. pen.
richiamato come base procedurale del concordato in appello e della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla validità del negozio processuale o sulla corrispondenza della decisione all'accordo, non per contestazioni meramente attinenti alla convenienza o alla misura della pena concordata.
- La censura sulla pena è ammissibile solo se la sanzione risulta illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; semplici errori di quantificazione o di modulazione interna della pena non bastano.
- Quando si applica una circostanza attenuante a una pena congiunta, il giudice non è tenuto a ridurre in eguale misura la pena detentiva e quella pecuniaria, potendo differenziare le riduzioni in funzione dell'adeguamento del trattamento sanzionatorio al fatto e all'autore.
- Nel ricorso avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata deduzione di un vizio ammissibile comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di colpa.
- Le doglianze relative alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono, in linea generale, deducibili contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, salvo la prescrizione già maturata prima della decisione di secondo grado.
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