Cassazione Penale, Ordinanza n. 04204/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha altresì precisato che la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non poteva essere dichiarata in sede di legittimità, perché l'inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23 gennaio 2024, che aveva confermato la loro responsabilità per la partecipazione a un'associazione criminale. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge sulla declaratoria di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo erroneo o insufficiente. Il secondo ricorrente ha articolato analoghe censure sulla responsabilità e ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi generici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, senza specifica critica alla sentenza impugnata; ha inoltre osservato che le valutazioni di merito si fondavano su intercettazioni e sugli esiti di perquisizioni e sequestri. Quanto alle attenuanti generiche, ha reputato la censura inammissibile e comunque manifestamente infondata, poiché il diniego era sorretto da motivazione non illogica basata sulla gravità, ampiezza e persistenza delle condotte. Pur rilevando che il reato era prescritto dopo la sentenza di appello, la Corte ha escluso di poter dichiarare la prescrizione in presenza di ricorso inammissibile, poiché ciò impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità non può essere dichiarata se il ricorso per cassazione è inammissibile, poiché manca un valido rapporto di impugnazione.
art. 62-bis c.p.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, e il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti.
art. 110 c.p.
Richiamato implicitamente per la nozione di concorso necessario/partecipazione nel reato associativo, desunta dagli elementi probatori valorizzati nei giudizi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla motivazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti, se non accompagnata dalla puntuale indicazione di specifici travisamenti decisivi.
- Nel giudizio di cassazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e risulta insindacabile quando la decisione di merito sia sorretta da argomentazione non illogica e basata su elementi ritenuti decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la declaratoria delle cause di non punibilità sopravvenute, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché preclude la formazione del rapporto processuale di impugnazione.
- La partecipazione a un'associazione criminosa può essere inferita da intercettazioni, perquisizioni e sequestri quando tali elementi, valutati unitariamente, dimostrino la riferibilità del pactum sceleris e la partecipazione ai singoli episodi delittuosi.
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