Cassazione Penale, Ordinanza n. 04203/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Poste Italiane S.p.A., liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità; la Corte ha rilevato che la censura si risolveva nella mera riproposizione di doglianze di merito già disattese in appello, senza una critica argomentata specifica. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, ma anche tale doglianza è stata ritenuta generica e diretta in sostanza a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato la motivazione di merito che aveva fondato la responsabilità sulle dichiarazioni di più soggetti e su elementi esterni acquisiti nelle indagini dal gruppo Fraud Management Security, nonché sul rilievo che l'unico soggetto nella disponibilità materiale del libretto era l'imputato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La condotta è stata ricondotta al delitto di truffa sulla base delle risultanze probatorie valutate dai giudici di merito.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché fondato su doglianze generiche e su una mera rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione impugnata; la genericità o l'assenza di correlazione con le ragioni della decisione rende il motivo inidoneo.
- Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito mediante richieste di rivalutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità su un compendio probatorio plurimo e convergente, la censura di legittimità deve individuare specifici travisamenti o vizi decisivi, non bastando una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese della parte civile se costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04138/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04140/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04198/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04204/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04205/2025 del 31/01/2025
- ordinanza_penale · 31 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04206/2025 del 31/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →