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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05617/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società, con ingiunzione anche nei confronti di alcuni garanti personali. Gli ingiunti hanno opposto il decreto sostenendo, in sintesi, che il rapporto originario era stato acceso da un diverso soggetto e poi ceduto alla società debitrice, che il titolo prodotto dalla banca non costituiva il titolo originario del rapporto dedotto in giudizio, che il saldo era stato gonfiato da interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute, e che la banca doveva ritenersi decaduta o comunque non più legittimata a far valere le fideiussioni per violazione dei doveri di protezione verso i garanti. L’opposizione e poi l’appello sono stati respinti. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione dell’ordinanza di rimessione in decisione e per violazione delle norme sulla forma del provvedimento; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al rigetto dell’eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.; 3) falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e violazione dell’art. 2558 c.c. sul riparto dell’onere della prova e sulla prova del credito dopo la cessione di azienda o ramo d’azienda; 4) nullità della garanzia e deducibilità in appello della nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI richiamato dalla Banca d’Italia; 5) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. e dell’art. 2 l. n. 287/1990, con richiesta di applicare la decadenza delle fideiussioni e la nullità dello schema contrattuale. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: i ricorrenti avevano affermato che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC, ma non avevano depositato la relata di notifica e le ricevute di spedizione e consegna richieste dall’art. 369 c.p.c., impedendo alla Corte di verificare la tempestività dell’impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto assorbito l’esame dei cinque motivi perché mancava il deposito della prova della notificazione telematica della sentenza impugnata, onere necessario per consentire il controllo sul rispetto del termine breve di impugnazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente che deduca la notificazione della sentenza impugnata deve depositarne la prova, altrimenti il ricorso è improcedibile e la sanatoria non può avvenire con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di rimediare tardivamente all’omissione del deposito della relata di notifica nei casi considerati dalla Corte.

  • art. 325 c.p.c.

    la Corte può verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve solo se dispone della prova della notificazione della sentenza.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel merito dalla corte d’appello per l’inammissibilità di nuove istanze istruttorie e della nuova eccezione sulla fideiussione proposta per la prima volta in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova sull’eccezione di liberazione dei fideiussori.

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla forma della sentenza/provvedimento.

  • art. 176 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per la mancata comunicazione dell’ordinanza di rimessione della causa in decisione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sul riparto dell’onere della prova in ordine all’esistenza e quantificazione del credito bancario.

  • art. 2558 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per la successione nei contratti in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

  • art. 1956 c.c.

    richiamato per l’asserita liberazione dei fideiussori per concessione di ulteriore credito al debitore in peggiorate condizioni patrimoniali senza loro autorizzazione.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato per la pretesa decadenza della banca dall’azione verso i fideiussori per decorso del termine semestrale.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla dedotta nullità dello schema fideiussorio conforme all’intesa ABI.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere che la nullità delle fideiussioni sarebbe rilevabile anche d’ufficio e quindi deducibile in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli ha l’onere di depositare la relata di notifica e, in caso di notificazione via PEC, le ricevute di spedizione e consegna: in difetto, il ricorso è improcedibile perché la Corte non può verificare la tempestività dell’impugnazione.
  • L’omesso deposito della prova della notificazione della sentenza non può essere sanato con il successivo deposito ex art. 372 c.p.c., né è neutralizzato dal comportamento del controricorrente o dalla semplice presenza della copia della sentenza nel fascicolo d’ufficio.
  • La declaratoria di improcedibilità è rilevabile d’ufficio e risponde all’esigenza pubblicistica di controllare il rispetto del giudicato formale e selezionare le impugnazioni effettivamente scrutinabili nel merito.
  • Le questioni di merito relative alla prova del credito, alla successione nei rapporti bancari, alla dedotta nullità delle fideiussioni e alle eccezioni ex artt. 1956 e 1957 c.c. restano assorbite se il ricorso è improcedibile per difetto del requisito documentale prescritto.
  • In caso di ricorso definito con improcedibilità, le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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