Cassazione Penale, Ordinanza n. 05288/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, ritenendo che la doglianza sulle attenuanti generiche non si confrontasse con l'adeguata motivazione della sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di sorveglianza speciale. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice richiamata per qualificare la responsabilità dell'imputato per la violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze devono essere specifiche e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche è causa di inammissibilità.
- La richiesta di circostanze attenuanti generiche, se censurata in cassazione, deve indicare in modo concreto l'errore della motivazione del giudice di merito; altrimenti il motivo è generico e non scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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