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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7923/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il GIP ha sollevato conflitto negativo di competenza dopo che il giudice del dibattimento, rilevando una mancata notifica del decreto di giudizio immediato alla difesa, aveva disposto la restituzione degli atti al GIP per il "completamento della notifica". Successivamente il GIP ha emesso un nuovo decreto con rinnovata notificazione e, a seguito di richiesta dell'imputato di essere ammesso al rito abbreviato, ha ritenuto insorgere un conflitto con il giudice del dibattimento su chi fosse competente a procedere, contestando tra l'altro la corretta applicazione delle norme sulla notifica (art. 143 disp. att. c.p.p.) e sul termine per proporre il rito abbreviato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il conflitto insussistente. Ha ritenuto decisivo che l'atto contestato (la rinnovazione della notificazione e il nuovo decreto di giudizio immediato) fosse stato compiuto dal GIP stesso, eliminando la situazione di 'stasi procedimentale' necessaria per configurare un conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p. Poiché il GIP ha eseguito l'adempimento e l'imputato ha poi richiesto il rito abbreviato, il procedimento è rimasto incardinato presso il GIP (anche in base all'art. 458 c.p.p.). Gli atti devono essere restituiti al giudice che ha sollevato il conflitto.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    Articolo che descrive il reato contestato all'imputato; serve a identificare la fattispecie oggetto del procedimento.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per l'emissione dell'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto (riferimento procedurale per l'atto di sollevamento).

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti del conflitto di competenza; la Corte interpreta che per il conflitto negativo è indispensabile la 'stasi procedimentale' ovvero che due giudici rifiutino entrambe la cognizione dello stesso fatto.

  • art. 143 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione della notifica o della citazione; la Corte rileva che, se la notifica è nulla, la rinnovazione può e deve essere eseguita per sanare il vizio. Nel caso la rinnovazione è stata effettuata dal GIP, escludendo la stasi.

  • art. 457 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la trasmissione degli atti al giudice competente; il Tribunale aveva osservato che, in assenza della regolare notifica all'avvocato dell'avviso di udienza, il termine per chiedere il rito abbreviato non era decorso e gli atti non potevano essere trasmessi al dibattimento.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Prevede la competenza funzionale del GIP quando il rito abbreviato è richiesto a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato emesso dallo stesso giudice; la Corte lo applica per confermare che, dopo la rinnovazione e la richiesta di abbreviato, la competenza resta al GIP.

Massime di principio

  • Per configurare un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. è necessaria una situazione di stasi procedimentale: entrambi i giudici devono rifiutare di assumere la cognizione del medesimo fatto. Se l'atto contestato è stato comunque compiuto da uno dei giudici, il presupposto della stasi viene meno e il conflitto è insussistente.
  • La rinnovazione della notifica (art. 143 disp. att. c.p.p.) elimina il vizio di notifica e può far riprendere regolarmente il procedimento; chi ha effettivamente eseguito la rinnovazione incardina il procedimento presso di sé se successivamente viene richiesto il rito abbreviato (art. 458 c.p.p.).
  • Il termine per proporre il rito abbreviato decorre dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato (non dalla notifica al difensore), quindi le questioni circa il decorso dei termini vanno valutate alla luce di chi ha ricevuto validamente la notifica.
  • Se si intende sollevare un conflitto, occorre dimostrare l'impossibilità per il procedimento di proseguire a causa del rifiuto reciproco dei giudici; altrimenti la questione può essere risolta con la normale prosecuzione degli atti e la restituzione al giudice che ha svolto l'atto contestato.
  • In presenza di dubbi sulla regolarità della notifica, la strada praticabile è la rinnovazione dell'adempimento e la valutazione delle conseguenze processuali (decorrenza dei termini, competenze funzionali) piuttosto che il ricorso al conflitto quando non sia verificata una reale stasi.
  • La giurisprudenza consolidata esclude la configurabilità del conflitto quando l'atto per il quale si lamenta incompetenza sia già stato compiuto, perché viene a mancare il presupposto fondamentale del blocco procedimentale.

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