Cassazione Penale, Ordinanza n. 35546/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente, condannato per violenza sessuale ai danni di un minore di quattordici anni, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 13 aprile 2026, che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva riconosciuto il buon percorso intramurario e l’andamento positivo della riflessione critica, ma aveva ritenuto necessaria una gradualità del trattamento, anche in ragione di due sanzioni disciplinari irrogate durante la detenzione. Con il ricorso è stata proposta una diversa lettura dei fatti rilevanti ai fini disciplinari ed è stata dedotta la contraddittorietà dell’ordinanza, per avere attribuito prevalenza agli elementi negativi nonostante quelli positivi riconosciuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile la motivazione del Tribunale di sorveglianza. L’ordinanza aveva ragionevolmente considerato recessivi gli elementi positivi, pur espressamente valutati, e aveva correttamente applicato il principio per cui può essere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali per verificare l’attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni della misura alternativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse.
La concessione dell’affidamento in prova può essere preceduta da ulteriore osservazione e da esperimenti premiali anche in presenza di elementi positivi, quando il giudice ritenga che ciò sia necessario per verificare l’idoneità del condannato a rispettare le prescrizioni della misura.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto disposto dalla norma.
Massime di principio
- Nel valutare l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di esperimenti premiali anche quando il percorso detentivo presenti elementi positivi, se occorre verificare la capacità del condannato di adeguarsi alle prescrizioni della misura.
- La valutazione complessiva degli elementi positivi e negativi del percorso intramurario, compresi gli episodi disciplinari, appartiene al giudice di sorveglianza; la mera proposta di una diversa lettura dei fatti non rende censurabile una motivazione che abbia ragionevolmente ritenuto recessivi gli elementi favorevoli.
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