Cassazione Civile, Ordinanza n. 19096/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione presso terzi, un creditore aveva pignorato i crediti vantati dalla società debitrice verso la banca terza pignorata, per un credito di modesto importo. La banca aveva reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c. affermando di essere debitrice della società per il controvalore di obbligazioni emesse dalla stessa banca e costituite in pegno a garanzia di un affidamento; successivamente i titoli erano stati liquidati e il ricavato accreditato sul conto della società, con saldo negativo. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al procedente l'importo precettato. In un primo giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. il Tribunale aveva accolto l'opposizione della banca, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio statuendo che la dichiarazione della banca era positiva e che restava da verificare solo se il pegno/privilegio fosse opponibile al creditore procedente, cioè se la banca avesse assunto le opportune iniziative processuali in sede esecutiva per far valere il suo diritto privilegiato. Nel giudizio di rinvio il Tribunale ha però nuovamente accolto l'opposizione, riqualificando la dichiarazione come negativa e dichiarando nulla l'ordinanza di assegnazione. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 548, 549, 392, 617, 619 e 615 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe violato il giudicato interno e i limiti del rinvio, incidendo su un punto già definitivamente deciso dalla Cassazione. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 91, 112 c.p.c. e 2909 c.c. in tema di spese, motivo destinato ad assorbimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che sulla natura positiva della dichiarazione del terzo si era formato giudicato interno per effetto della precedente sentenza di cassazione, e che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la banca avesse tempestivamente fatto valere in sede esecutiva il proprio diritto di pegno e se tale privilegio fosse opponibile al creditore procedente. Poiché il Tribunale aveva invece nuovamente qualificato la dichiarazione come negativa, ha ecceduto i limiti del rinvio. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La dichiarazione resa dal terzo pignorato, se di tenore positivo, ha valore confessorio circa l'esistenza del credito pignorato.
Richiamato come norma violata in relazione alla qualificazione della dichiarazione del terzo e agli effetti della sua mancata/erronea valutazione.
Richiamato per il tema dell'accertamento dell'obbligo del terzo e dei presupposti processuali connessi.
Richiamato per i limiti del giudizio di rinvio e il vincolo derivante dalla precedente pronuncia di cassazione.
opposizione agli atti esecutivi
È il rimedio utilizzato contro l'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi.
Richiamato nel primo motivo, in relazione ai rimedi esecutivi e alla corretta individuazione del mezzo di tutela.
Richiamato nel primo motivo, a fini di inquadramento delle possibili opposizioni esecutive.
Richiamato nel secondo motivo per la regolamentazione delle spese di lite.
Richiamato nel secondo motivo per corrispondenza tra chiesto e pronunciato in tema di spese.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'efficacia del giudicato.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza di cassazione abbia definitivamente accertato un punto della controversia, il giudice di rinvio non può rimetterlo in discussione, ma deve attenersi al vincolo derivante dal giudicato interno formatosi su quel capo.
- Nel giudizio di rinvio, il thema decidendum è circoscritto ai soli profili lasciati aperti dalla cassazione con rinvio; ogni nuova qualificazione di questioni già decise integra violazione dei limiti del rinvio.
- Nell'espropriazione presso terzi, la dichiarazione positiva del terzo pignorato è idonea a fondare l'accertamento dell'esistenza del credito pignorato, salvo la verifica di eventuali vincoli di prelazione o pegno opponibili al creditore procedente.
- Se il terzo pignorato allega un diritto di pegno o privilegio sul bene o sul ricavato, il giudice deve verificare non solo l'esistenza del vincolo, ma anche se il terzo abbia tempestivamente svolto le opportune iniziative processuali per farlo valere in sede esecutiva.
- La regolazione delle spese segue l'esito complessivo del giudizio e, quando la decisione viene cassata con rinvio, il relativo capo resta normalmente assorbito e va rivalutato dal giudice del rinvio.
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