Sentenza del 31/05/2017 n. 13728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Studio associato aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su una richiesta di rimborso IRAP relativa agli anni 2000-2004. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto definitiva la debenza dell'imposta per gli anni 2000-2002, in ragione della definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, ma aveva riconosciuto il rimborso per il 2003 e il 2004, ritenendo assente il requisito dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione deducendo extrapetizione, violazione dell'onere della prova e insufficiente motivazione sull'autonoma organizzazione. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato: per le associazioni professionali costituite tra persone fisiche, l'attività è esercitata da un soggetto strutturalmente organizzato in forma associata e costituisce, per legge, presupposto dell'IRAP, senza necessità di verificare in concreto l'autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario dello Studio associato. È stato quindi negato il rimborso IRAP anche per gli anni 2003 e 2004. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti, considerato il momento in cui si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha stabilito che le società e gli enti indicati dalla norma, comprese le associazioni professionali senza personalità giuridica tra persone fisiche, sono soggetti passivi IRAP in ragione della loro stessa struttura associativa. Per tali soggetti non occorre un autonomo accertamento concreto dell'organizzazione.
La definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione per i periodi interessati e comporta, secondo la sentenza impugnata, la rinuncia al diritto di contestare o chiedere il rimborso delle somme relative a tali annualità.
Cass., Sezioni Unite, 14 aprile 2016, n. 7371
Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, comprese le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, essa costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta.
Il principio nomofilattico esclude, per gli studi associati rientranti nella categoria indicata, la necessità di dimostrare separatamente la presenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per gli studi associati e le associazioni professionali costituite tra persone fisiche, l'IRAP è normalmente dovuta in ragione della forma associata dell'attività, senza che sia necessario provare ulteriormente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Il principio applicabile ai professionisti individuali, per i quali l'IRAP dipende dall'effettiva presenza di un'autonoma organizzazione, non si trasferisce automaticamente agli studi associati.
- Quando il contribuente aderisce a una definizione automatica o agevolata che rende definitive le dichiarazioni per determinati periodi, possono risultare precluse successive richieste di rimborso relative alle medesime annualità.
- In cassazione, se viene accolto un motivo decisivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia sia stata definita in un periodo caratterizzato da un contrasto giurisprudenziale poi superato.
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