Cassazione Penale, Ordinanza n. 08169/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito restava quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per ricettazione e truffa; il ricorso non ha inciso sulla condanna, ma è stato definito con sanzione processuale di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile delle condotte di ricettazione e truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sull'identificazione dell'autore dei fatti, sostenendo che gli elementi probatori non consentissero di attribuirgli le condotte contestate. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità e priva di specifiche indicazioni di travisamenti decisivi; ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era congrua nel valorizzare la firma dell'imputato sulle copie degli assegni rubati e incassati e la dichiarazione manoscritta con cui lo stesso assumeva la responsabilità dei titoli. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche immune da evidenti illogicità.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente dal fatto che gli assegni erano oggetto di furto; non viene però svolta una specifica interpretazione della norma nel testo.
È il titolo di reato richiamato per la ricettazione contestata, rispetto alla quale la Corte ritiene congrua la motivazione di merito sulla consapevolezza dell'imputato di utilizzare titoli di provenienza illecita.
È il titolo di reato richiamato per la truffa contestata, senza ulteriori precisazioni normative nel testo.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La motivazione sul riconoscimento dell'autore del fatto è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, degli elementi probatori valorizzati a fondamento dell'attribuzione soggettiva delle condotte.
- Ai fini del giudizio di responsabilità per ricettazione, è decisiva la consapevolezza dell'agente di disporre o utilizzare beni di provenienza illecita, che può desumersi anche da dichiarazioni o comportamenti incompatibili con la lecita disponibilità dei titoli.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare singolarmente ogni allegazione difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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