Cassazione Penale, Sentenza n. 22037/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di truffa sostenendo: (1) omessa e illogica valutazione da parte della Corte d'appello delle censure di appello relative all'assenza di partecipazione personale agli artifici e raggiri (la persona offesa aveva avuto contatti solo con un uomo); (2) omissione di valutazione della richiesta di riapertura dell'istruttoria per acquisire una perizia sui messaggi/screenshot (verifica numero telefonico mittente, epoca invio, estrapolazione); (3) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p..
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte d'appello ha omesso di esaminare specificamente le censure difensive di appello e si è limitata a richiamare principi generali riferiti al "dolo iniziale" senza confrontarsi con le deduzioni concrete. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamata come criterio per censurare la motivazione giudiziaria: il vizio di motivazione per omesso esame di specifiche censure d'appello ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Usato nella deduzione di violazioni processuali e di carenza/contraddittorietà della motivazione su profili di fatto e di diritto (es.: mancata valutazione richiesta perizia e omissione di specifiche argomentazioni).
Richiamato in relazione alla richiesta di riapertura dell'istruttoria/perizia: la censura lamentava mancata valutazione degli elementi probatori che la difesa riteneva necessari.
Richiamato in connessione alla valutazione delle prove: la difesa contestava l'omessa valutazione e l'eventuale necessità di accertamenti tecnici sui messaggi/screenshot.
Norma richiamata in relazione al giudizio di determinazione della pena; la difesa denunciava eccessività della pena comminata.
Richiamata in relazione alla concessione delle attenuanti generiche: la difesa lamentava che la Corte d'appello non aveva motivato l'esclusione delle attenuanti.
Richiamato quale norma procedurale con riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nel procedimento di cassazione; il P.G. aveva chiesto l'annullamento con rinvio del primo motivo.
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a confrontarsi espressamente e specificamente con tutte le censure di appello rilevanti; l'omissione di tale esame può giustificare l'annullamento per carenza di motivazione.
- Se la difesa richiede la riapertura dell'istruttoria o una perizia su elementi decisivi (es. messaggi telematici, attribuzione mittente, datazione), la Corte deve valutare e motivare esplicitamente il rigetto o l'accoglimento della richiesta, indicando le ragioni di opportunità e di merito.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica da parte del giudice: la sola enunciazione della pena senza spiegare l'esclusione delle attenuanti è vulnerabile a rilievi di cassazione.
- In ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), il rimedio principale è l'annullamento con rinvio quando manchi il necessario esame critico delle deduzioni difensive; la Cassazione non riesamina i fatti, ma verifica la completezza e la logicità della motivazione.
- Per casi dipendenti da prova digitale/telecomunicativa, è strategico che la difesa specifichi chiaramente gli accertamenti tecnici richiesti (che cosa deve determinare la perizia e perché è decisiva) per rendere più difficile un'asserita 'non rilevanza' da parte del giudice.
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