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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22037/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di truffa sostenendo: (1) omessa e illogica valutazione da parte della Corte d'appello delle censure di appello relative all'assenza di partecipazione personale agli artifici e raggiri (la persona offesa aveva avuto contatti solo con un uomo); (2) omissione di valutazione della richiesta di riapertura dell'istruttoria per acquisire una perizia sui messaggi/screenshot (verifica numero telefonico mittente, epoca invio, estrapolazione); (3) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte d'appello ha omesso di esaminare specificamente le censure difensive di appello e si è limitata a richiamare principi generali riferiti al "dolo iniziale" senza confrontarsi con le deduzioni concrete. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Richiamata come criterio per censurare la motivazione giudiziaria: il vizio di motivazione per omesso esame di specifiche censure d'appello ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Usato nella deduzione di violazioni processuali e di carenza/contraddittorietà della motivazione su profili di fatto e di diritto (es.: mancata valutazione richiesta perizia e omissione di specifiche argomentazioni).

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di riapertura dell'istruttoria/perizia: la censura lamentava mancata valutazione degli elementi probatori che la difesa riteneva necessari.

  • art. 220 c.p.p.

    Richiamato in connessione alla valutazione delle prove: la difesa contestava l'omessa valutazione e l'eventuale necessità di accertamenti tecnici sui messaggi/screenshot.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata in relazione al giudizio di determinazione della pena; la difesa denunciava eccessività della pena comminata.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata in relazione alla concessione delle attenuanti generiche: la difesa lamentava che la Corte d'appello non aveva motivato l'esclusione delle attenuanti.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato quale norma procedurale con riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale nel procedimento di cassazione; il P.G. aveva chiesto l'annullamento con rinvio del primo motivo.

Massime di principio

  • La Corte d'appello è tenuta a confrontarsi espressamente e specificamente con tutte le censure di appello rilevanti; l'omissione di tale esame può giustificare l'annullamento per carenza di motivazione.
  • Se la difesa richiede la riapertura dell'istruttoria o una perizia su elementi decisivi (es. messaggi telematici, attribuzione mittente, datazione), la Corte deve valutare e motivare esplicitamente il rigetto o l'accoglimento della richiesta, indicando le ragioni di opportunità e di merito.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche richiedono una motivazione specifica da parte del giudice: la sola enunciazione della pena senza spiegare l'esclusione delle attenuanti è vulnerabile a rilievi di cassazione.
  • In ricorso per cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), il rimedio principale è l'annullamento con rinvio quando manchi il necessario esame critico delle deduzioni difensive; la Cassazione non riesamina i fatti, ma verifica la completezza e la logicità della motivazione.
  • Per casi dipendenti da prova digitale/telecomunicativa, è strategico che la difesa specifichi chiaramente gli accertamenti tecnici richiesti (che cosa deve determinare la perizia e perché è decisiva) per rendere più difficile un'asserita 'non rilevanza' da parte del giudice.

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