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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5124/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduce inosservanza di norme processuali: la Corte d'appello ha esaminato nel merito l'appello proposto dal Procuratore generale nonostante fosse tardivo. L'appello del P.G. risultava pervenuto in cancelleria del Tribunale di Brindisi il 19/06/2018 mentre il termine di 45 giorni (art. 585 c.1 lett. c) scadeva il 18/06/2018, per cui l'impugnazione era tardiva e doveva essere dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per tardività e ha annullato la sentenza impugnata. Conseguenze pratiche: per Lanzilotti Pasqualino e Lanzilotti Oronzo Pietro il reato è ormai estinto per prescrizione e la sentenza è annullata senza rinvio; per Iaia Giuseppe, a causa della recidiva infraquinquennale la prescrizione non è maturata, pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in misura definitiva a un anno e due mesi, poi ridotta di un terzo per le attenuanti fino a nove mesi e dieci giorni.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1, lett. c

    Stabilisce il termine di 45 giorni per l'impugnazione da parte del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che il decorso del termine renda l'appello inammissibile.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Il deposito nella segreteria della Procura generale non equivale alle modalità di presentazione previste dall'art. 583 c.1; l'eccezione del c.2 non si estende oltre i casi da esso previsti.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Principio generale secondo cui l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte ha richiamato tale regola per escludere il deposito interno come sufficiente.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

  • art. 617-bis cod. pen.

    art. 617-bis, secondo comma

    Norma sostanziale del reato per il quale gli imputati erano stati condannati; la pronuncia di Cassazione incide sul trattamento sanzionatorio o sulla estinzione per prescrizione a seconda dei casi.

  • art. 707 cod. pen.

    Riferimento alla contravvenzione estinta per prescrizione, richiamata nel caso per la specifica contestazione sopravvenuta.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    art. 157, primo comma; art. 161, secondo comma

    Norme per il calcolo del termine di prescrizione e delle eventuali sospensioni: la Corte le ha applicate per determinare se il reato era prescritto per ciascun imputato.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla la sentenza solo per il trattamento sanzionatorio, di rideterminare la pena; qui è stata usata per fissare la pena definitiva nei confronti di Iaia.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'applicabilità del termine speciale previsto dall'art. 585; ha rilevanza nel computo del termine d'impugnazione del Procuratore generale.

  • d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    art. 23, comma 8 del d.l. 137/2020

    Norma richiamata per la trasmissione in Cassazione di memorie e conclusioni scritte nel procedimento; citata come elemento procedurale nella fase di esame del ricorso.

Massime di principio

  • L'appello proposto dal Procuratore generale deve pervenire materialmente nella cancelleria del giudice entro il termine speciale previsto (45 giorni quando applicabile); il deposito presso la segreteria della Procura non è sufficiente a sanare la tardività.
  • La tardività dell'impugnazione del P.G. determina l'inammissibilità dell'appello ed è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
  • Quando l'appello del P.G. è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata va annullata; le conseguenze (annullamento senza rinvio o con rinvio/rideterminazione della pena) dipendono dallo stato della prescrizione e dagli effetti già intervenuti.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato tenendo conto del tempus commissi delicti, delle cause di sospensione e delle eventuali estensioni previste per la recidiva: la recidiva può prolungare il termine prescrizionale e quindi impedire l'estinzione del reato.
  • Se la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio (per esempio perché l'impugnazione del P.G. incideva solo su quel profilo), può rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.1, lett. l), evitando un nuovo giudizio di merito.
  • In situazioni analoghe, è fondamentale verificare tempestivamente la regolarità formale dell'impugnazione del P.G. (termine e modalità di deposito) perché la nullità o l'inammissibilità procedurale può capovolgere l'esito sostanziale del processo.

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