Cassazione Civile, Sentenza n. 5041/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato proprietario per usucapione Arnaldo Giovarruscio. Il ricorrente denunciava, in particolare, l'omesso esame di un fatto decisivo: l'atto pubblico di vendita del 22/05/1973 (notaio D'Ettorre) che, all'art. 4, conteneva una clausola di trasferimento del possesso "da oggi" ai coniugi Giacomini-Rapisarda; secondo il ricorrente ciò avrebbe anticipato il dies a quo del possesso dei Giacomini e conseguentemente posticipato l'inizio del possesso del Giovarruscio, con possibile mancato maturarsi del ventennio necessario per l'usucapione. Venivano altresì contestate valutazioni probatorie (uso di testimonianze in contrasto con l'atto scritto) e la mancata considerazione di atti giudiziali riferiti all'interruzione del decorso dell'usucapione (domande ex art. 2932 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.), ritenendo che la Corte d'appello non abbia valutato adeguatamente la portata della clausola di trasferimento del possesso contenuta nell'atto del 22/05/1973 e che, se tale fatto fosse stato considerato, avrebbe potuto determinare esito diverso sulla maturazione del ventennio usucapione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame, compresa la verifica degli effetti interruttivi delle domande giudiziali. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Giovarruscio. Sulle spese del giudizio di cassazione si è rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione; è stata fatta menzione della possibile applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 relativamente al contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
Consente la cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che l'omesso esame della clausola di trasferimento del possesso nell'atto del 22/05/1973 costituisse tale vizio.
Le norme sulle cause di interruzione della prescrizione si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione; la Corte richiama che anche domande processuali inammissibili possono avere effetto interruttivo.
Riferita alla domanda giudiziale per la non anteriorità della prima domanda: le domande promosse in altro giudizio possono rilevare ai fini dell'interruzione dell'usucapione se considerate rilevanti.
artt. 1140, 1158, 1165, 2943, 2945 c.c.
Norme del codice civile menzionate nei motivi di doglianza riguardanti il possesso, il titolo e gli effetti della prescrizione/usucapione; la Corte si è concentrata sul rilievo del dies a quo del possesso e degli effetti interruttivi delle domande.
Richiamato in relazione a censure per omessa motivazione; la Corte ha ritenuto decisivo l'omesso esame del fatto (atto del 22/05/1973) ai fini della motivazione.
art. 347 e artt. procedurali relativi al ricorso incidentale
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato richiamando la regola che il ricorso incidentale presuppone soccombenza in grado di merito; chi è risultato totalmente vittorioso in appello non può proporre ricorso incidentale condizionato.
d.P.R. 30/05/2002, n.115, art. 13, comma 1-quater
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente incidentale soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se in causa esiste un atto pubblico che espressamente trasferisce il possesso a favore di terzi da data certa, quella clausola può essere fattore decisivo per la determinazione del dies a quo dell'usucapione e deve essere valutata espressamente dal giudice di merito.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. può comportare la cassazione con rinvio: il ricorrente deve però indicare chiaramente il fatto, la sua fonte e la sua decisività.
- Le domande giudiziali, anche se infondate o inammissibili, possono produrre effetti interruttivi sulla prescrizione e, per analogia e applicazione, sull'usucapione (art. 1165 c.c.), pertanto devono essere valutate nella determinazione del decorso del termine usucapione.
- La prova testimoniale non può essere valutata in modo da elidere in radice gli effetti di un chiaro atto scritto: il giudice deve motivare sulla coerenza tra scrittura e prove orali e sulla prevalenza del documento scritto quando pertinente.
- Il ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo se la parte che lo propone risulta soccombente in appello; chi è rimasto integralmente vittorioso non ha interesse ad avere un ricorso incidentale e tale ricorso è inammissibile.
- Se emergono questioni non esaminate o ritenute assorbite in istruttoria di appello, esse possono essere nuovamente esaminate dal giudice di rinvio in caso di annullamento: quindi la cassazione per omesso esame può determinare nuovo esame complessivo della causa.
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