Cassazione Penale, Sentenza n. 14779/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che aveva rigettato la richiesta di revoca ex art. 7, comma 2, legge 1423/1956 della confisca di prevenzione definitiva di due immobili a Gela. Hanno sostenuto l\'inconciliabilità tra la pronuncia di prevenzione e una sentenza irrevocabile della Corte d\'appello del 30.10.2018, che avrebbe accertato fatti incompatibili con le ragioni della confisca: in particolare, la sentenza di cognizione avrebbe riconosciuto la liceità delle fonti utilizzate per la ristrutturazione degli immobili e l\'esecuzione in economia dei lavori da parte di imprese (ICAM s.r.l., IGM s.r.l., ditta Missuto), escludendo esborsi a carico delle persone fisiche, ciò che, secondo i ricorrenti, muterebbe il compendio probatorio alla base della confisca
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che non sussiste alcun contrasto di giudicati idoneo a giustificare la revoca straordinaria della confisca: le pronunce di prevenzione e di cognizione si fondavano sulla stessa piattaforma fattuale (l\'esecuzione dei lavori, fatture parziali, impiego in economia di manodopera), mentre la diversa conclusione della cognizione rispetto alla prevenzione è riconducibile a una valutazione diversa degli stessi elementi, non a nuova cognizione di fatti. La Corte ha richiamato il principio che la revoca ex tunc ai sensi dell\'art. 7 L. 1423/1956 è rimedio straordinario e non ammette il mero riesame di elementi già delibati. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2
Regola la revoca della confisca di prevenzione. La Corte interpreta questo rimedio come straordinario: la revoca è ammessa solo quando vi siano elementi nuovi o un\'effettiva inconciliabilità dei giudicati, non il mero riesame/valutazione diversa di fatti già considerati
Richiamato dai ricorrenti come motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto infondata la censura perché la materia è stata valutata secondo i principi applicabili alla revoca ex art. 7 L. 1423/1956
legge 31 maggio 1975, n. 575, art. 2-ter, comma terzo
Richiamata nella giurisprudenza citata come ambito della misura patrimoniale da cui scaturisce la confisca: la revoca della confisca ex art. 7 è un rimedio eccezionale anche rispetto alle misure disposte ai sensi di questa norma
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Citato dalla giurisprudenza come disposizione che contempla casi tassativi di revoca; tuttavia la Corte osserva che l\'introduzione dell\'art. 28 non amplia la possibilità di rimettere in discussione elementi fattuali già definitivamente delibati
Massime di principio
- La revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell\'art. 7 L. 1423/1956 è rimedio straordinario: non basta una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati nel procedimento di prevenzione
- Per ottenere la revoca è necessario dimostrare fatti nuovi o una inconciliabilità reale e oggettiva tra il giudicato di prevenzione e quello di cognizione, non una mera discrepanza valutativa
- Il giudice valuta se la "piattaforma probatoria" è identica: se i fatti storici accertati sono gli stessi, la diversa conclusione è normalmente considerata una valutazione diversa e non motivo per revocare
- Il gravame probatorio ricade sul ricorrente che chiede la revoca: deve provare che la sentenza intervenuta abbia accertato fatti materialmente diversi o che siano emerse prove nuove e decisive
- In situazioni analoghe è preferibile allegare documenti o elementi nuovi non già disponibili o valutati nel processo di prevenzione (es. documentazione comprovante che le spese siano state sostenute da terzi legalmente distinti dagli interessati)
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