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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14744/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Chieti che aveva applicato a Massari la pena (24 giorni di arresto, condizionalmente sospesa, e ammenda di €800) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. B, D.Lgs. n. 285/1992, con tasso alcolemico 1,10 g/l), contestando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione della patente e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti (in diversa persona fisica). Il Tribunale dovrà applicare la sospensione della patente di guida e determinare la sua durata esercitando il relativo potere discrezionale. La decisione si fonda su consolidata giurisprudenza che riconosce la natura di sanzione amministrativa accessoria della sospensione e la sua obbligatorietà anche in caso di patteggiamento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 186

    art. 186, commi 1 e 2; richiamato anche il comma 2-quater

    Configura il reato di guida in stato di ebbrezza e prevede sanzioni; il comma richiamato e la giurisprudenza interpretano che dalla condanna per tale reato consegue di diritto l'applicazione della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria.

  • Codice della Strada, art. 222

    Fa espresso riferimento, insieme all'art. 186, alle ipotesi in cui consegue di diritto l'applicazione della sospensione della patente anche nel caso di patteggiamento.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Regola il procedimento per il patteggiamento; la sentenza di patteggiamento può contenere la condanna ma non esclude l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie che non siano espressamente escluse.

  • Codice di procedura penale, art. 445

    Stabilisce quali pene accessorie non possono essere oggetto di patteggiamento; la Corte interpreta che la sospensione della patente, essendo sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, non rientra nelle esclusioni dell'art. 445 e dunque può essere applicata anche in caso di patteggiamento.

  • Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e Sezioni Penali della Cassazione)

    Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998; Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012 (Marcel); Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 (Cargnello); Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007 (Francavilla); Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005 (Saoner)

    La giurisprudenza afferma che la sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria e deve essere applicata anche quando la condanna derivi da patteggiamento; gli artt. richiamati del Codice della Strada contemplano espressamente la situazione.

Massime di principio

  • La sospensione della patente di guida, essendo una sanzione amministrativa accessoria, deve essere applicata anche se la condanna è pronunciata con patteggiamento.
  • L'art. 445 c.p.p. non esclude la sospensione della patente perché le esclusioni riguardano le pene accessorie, non le sanzioni amministrative accessorie.
  • Se il giudice del merito omette di statuire sulla sospensione della patente in un caso di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione per violazione di legge e ottenere l'annullamento parziale con rinvio.
  • In sede di rinvio il giudice del merito (diversa persona fisica) deve valutare e determinare la durata della sospensione esercitando la discrezionalità prevista dalle norme, ma l'obbligo di applicare la sanzione rimane.
  • Nei casi pratici, anche se le parti concordano sulla pena principale nel patteggiamento, non possono escludere automaticamente l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato contestato.

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