Cassazione Penale, Sentenza n. 14745/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva liquidato a favore di Verde Antonio la somma di euro 112.132,41 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione relativa al reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il Ministero censura soprattutto: omissione di verifica circa l'eventuale contributo causale del comportamento dell'imputato (art. 314 c.p.p.); vizi di motivazione rispetto al raffronto tra il compendio investigativo all'atto dell'arresto e il quadro probatorio emerso in sede di merito (presunte novità investigative a favore dell'imputato); mancata valutazione del comportamento anteriore e successivo alla misura (compreso il silenzio all'interrogatorio di garanzia) e della possibile colpa lieve che avrebbe inciso sull'entità della liquidazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli affinché proceda a un nuovo esame dell'istanza di riparazione applicando i principi di diritto richiamati: effettuare una valutazione autonoma e completa degli elementi che erano alla base della misura cautelare, verificare l'eventuale incidenza causale di comportamenti dell'istante anteriori e successivi alla misura (colpa grave o altra condotta idonea a giustificare l'intervento autoritativo) e motivare specificamente sull'addebitabilità e sull'incidenza di tali comportamenti, nonché valutare l'eventuale riduzione dell'indennizzo in caso di colpa lieve.
Norme richiamate
È il reato per il quale Verde era stato indagato; la sentenza di merito lo ha assolto, ma la Corte di Cassazione richiama che l'accertamento di non punibilità/insussistenza del reato non esclude automaticamente l'esame della responsabilità contributiva dell'indagato ai fini della riparazione.
L'articolo disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'ostatività del diritto qualora l'interessato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la Corte ha ricordato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la sussistenza di comportamenti extra-processuali o processuali che possano aver concorso causalmente alla custodia cautelare.
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai requisiti per l'adozione della misura cautelare; la Corte osserva che quando l'insussistenza dei requisiti è stata accertata con gli stessi elementi conosciuti al giudice della cautela, ciò incide sul giudizio di riparazione, ma ciò non esonera il giudice della riparazione dall'esaminare l'eventuale contributo colposo dell'indagato.
Definisce la nozione di colpa ai fini penali; la Corte utilizza il riferimento per precisare che la colpa grave deve consistere in condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tali da aver creato una situazione ragionevole di intervento dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori, distinta dall'accertamento di responsabilità penale e distinta dalla valutazione del giudice della cautela e del giudice del merito.
- La semplice corrispondenza tra il materiale investigativo sottoposto al giudice della cautela e quello valutato dal giudice del merito non esclude automaticamente la necessità di esaminare se l'imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla custodia.
- La condotta dell'interessato precedente e successiva alla misura cautelare è rilevante: comportamenti anteriori possono aver determinato la sussistenza di una macroscopica colpa, mentre il comportamento successivo può contribuire a chiarire la posizione dell'indagato e l'effettiva durata dell'ingiusta detenzione.
- L'omissione di motivazione specifica circa l'incidenza causale dei comportamenti dell'indagato integra vizio tale da rendere necessario il rinvio per nuovo esame.
- Il giudice della riparazione deve considerare sia condotte extra-processuali (es. grave leggerezza) sia processuali (es. autoincolpazione, silenzio consapevole su un alibi) e motivare sull'addebitabilità e sull'incidenza di tali condotte.
- In presenza di colpa lieve o contributo parziale dell'interessato alla propria detenzione, è obbligo del giudice valutare l'eventuale proporzione e riduzione dell'indennizzo anziché negare automaticamente la riparazione.
- Il ricorrente non è automaticamente escluso dalla riparazione per il solo fatto di essere stato assolto: però l'assoluzione non preclude al giudice della riparazione di esaminare se il suo comportamento abbia comunque ingenerato un fondato allarme sociale o ragioni di intervento dell'autorità giudiziaria.
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