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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14745/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva liquidato a favore di Verde Antonio la somma di euro 112.132,41 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione relativa al reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il Ministero censura soprattutto: omissione di verifica circa l'eventuale contributo causale del comportamento dell'imputato (art. 314 c.p.p.); vizi di motivazione rispetto al raffronto tra il compendio investigativo all'atto dell'arresto e il quadro probatorio emerso in sede di merito (presunte novità investigative a favore dell'imputato); mancata valutazione del comportamento anteriore e successivo alla misura (compreso il silenzio all'interrogatorio di garanzia) e della possibile colpa lieve che avrebbe inciso sull'entità della liquidazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli affinché proceda a un nuovo esame dell'istanza di riparazione applicando i principi di diritto richiamati: effettuare una valutazione autonoma e completa degli elementi che erano alla base della misura cautelare, verificare l'eventuale incidenza causale di comportamenti dell'istante anteriori e successivi alla misura (colpa grave o altra condotta idonea a giustificare l'intervento autoritativo) e motivare specificamente sull'addebitabilità e sull'incidenza di tali comportamenti, nonché valutare l'eventuale riduzione dell'indennizzo in caso di colpa lieve.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    È il reato per il quale Verde era stato indagato; la sentenza di merito lo ha assolto, ma la Corte di Cassazione richiama che l'accertamento di non punibilità/insussistenza del reato non esclude automaticamente l'esame della responsabilità contributiva dell'indagato ai fini della riparazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    L'articolo disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'ostatività del diritto qualora l'interessato abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la Corte ha ricordato che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la sussistenza di comportamenti extra-processuali o processuali che possano aver concorso causalmente alla custodia cautelare.

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai requisiti per l'adozione della misura cautelare; la Corte osserva che quando l'insussistenza dei requisiti è stata accertata con gli stessi elementi conosciuti al giudice della cautela, ciò incide sul giudizio di riparazione, ma ciò non esonera il giudice della riparazione dall'esaminare l'eventuale contributo colposo dell'indagato.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa ai fini penali; la Corte utilizza il riferimento per precisare che la colpa grave deve consistere in condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tali da aver creato una situazione ragionevole di intervento dell'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori, distinta dall'accertamento di responsabilità penale e distinta dalla valutazione del giudice della cautela e del giudice del merito.
  • La semplice corrispondenza tra il materiale investigativo sottoposto al giudice della cautela e quello valutato dal giudice del merito non esclude automaticamente la necessità di esaminare se l'imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla custodia.
  • La condotta dell'interessato precedente e successiva alla misura cautelare è rilevante: comportamenti anteriori possono aver determinato la sussistenza di una macroscopica colpa, mentre il comportamento successivo può contribuire a chiarire la posizione dell'indagato e l'effettiva durata dell'ingiusta detenzione.
  • L'omissione di motivazione specifica circa l'incidenza causale dei comportamenti dell'indagato integra vizio tale da rendere necessario il rinvio per nuovo esame.
  • Il giudice della riparazione deve considerare sia condotte extra-processuali (es. grave leggerezza) sia processuali (es. autoincolpazione, silenzio consapevole su un alibi) e motivare sull'addebitabilità e sull'incidenza di tali condotte.
  • In presenza di colpa lieve o contributo parziale dell'interessato alla propria detenzione, è obbligo del giudice valutare l'eventuale proporzione e riduzione dell'indennizzo anziché negare automaticamente la riparazione.
  • Il ricorrente non è automaticamente escluso dalla riparazione per il solo fatto di essere stato assolto: però l'assoluzione non preclude al giudice della riparazione di esaminare se il suo comportamento abbia comunque ingenerato un fondato allarme sociale o ragioni di intervento dell'autorità giudiziaria.

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