Cassazione Penale, Sentenza n. 14737/2022 del 15/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ndiaye ha impugnato la sentenza di appello davanti alla Corte di Cassazione sostenendo che i reati a lui contestati (violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) si erano estinti per prescrizione. La questione centrale riguarda il computo dei termini di prescrizione in presenza di più atti interruttivi: la Corte ha verificato se, tra l'atto interruttivo rappresentato dalla sentenza di primo grado del 24/03/2014 e l'atto successivo (notificazione della citazione in appello del 07/05/2020), non sia comunque decorso un periodo superiore al termine ordinario di prescrizione di anni sei previsto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo i reati prescritti. Ha osservato il principio consolidato secondo cui, perché la prescrizione non si perfezioni in presenza di più atti interruttivi, non basta che non sia superato il termine massimo previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma occorre anche che tra un atto interruttivo e l'altro non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. Nel caso concreto il periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado (24/03/2014) e la successiva notificazione (07/05/2020) ha ecceduto il termine ordinario di sei anni; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione (pronuncia del 27/01/2022).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che punisce reati in materia di stupefacenti; nella sentenza è stata applicata per definire la fattispecie e il relativo termine ordinario di prescrizione (sei anni) per il calcolo della estinzione del reato.
codice penale, art. 157
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione e rileva nel caso concreto perché la giurisprudenza richiede che tra atti interruttivi non sia superato tale termine affinché la prescrizione non si perfezioni.
codice penale, art. 160, terzo comma
Contiene disposizioni sul termine massimo di prescrizione in presenza di più atti interruttivi; la Corte ha richiamato che non è sufficiente il rispetto del termine massimo se tra due interruzioni è stato superato il termine ordinario di cui all'art. 157.
Massime di principio
- In presenza di più atti interruttivi della prescrizione occorre controllare sia il termine massimo previsto dall'art. 160 cod. pen. sia l'intervallo tra ciascun atto: se tra due atti interruttivi decorre un periodo superiore al termine ordinario (art. 157), la prescrizione si perfeziona.
- Per reati assoggettati al termine ordinario di sei anni (es. art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), anche una lunga inattività tra sentenza di primo grado e notificazione in appello può determinare la prescrizione, indipendentemente da successivi atti interruttivi effettuati entro il termine massimo.
- L'atto interruttivo utile (es. sentenza di primo grado, notificazione della citazione) deve essere sempre datato e confrontato con i successivi atti: la difesa deve verificare queste date e sollevare tempestivamente la questione di prescrizione se emergono gap temporali rilevanti.
- La Corte di Cassazione tende a seguire la giurisprudenza consolidata che richiede il rispetto simultaneo delle condizioni previste dagli artt. 157 e 160 c.p.; dunque chi esercita l'azione penale deve evitare periodi di inattività che possano determinare la perdita dell'interesse pubblico alla punizione.
- Nei procedimenti con riformulazioni o riqualificazioni del reato (es. in sede di appello dopo giudizio abbreviato) la verifica della prescrizione deve tenere conto di tutte le date rilevanti (sentenze, notifiche, riti alternativi) e non solo del tempo complessivo trascorso.
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