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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14738/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Fabio Bartolomei contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone. Bartolomei era stato riconosciuto colpevole di aver ceduto sostanza stupefacente (speedball, miscela di eroina e cocaina) a un detenuto (Giovanni Teraterra) mediante l'invio di una lettera con cartoncino imbevuto. Il ricorrente ha formulato due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius e falsa applicazione della legge processuale (art. 546 c.p.p.) e di norme penali (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), sostenendo che la Corte d'appello, nel rideterminare la pena, avrebbe aumentato l'incremento per la recidiva in misura superiore a quello riconosciuto dal Tribunale (due mesi vs quattro mesi) ed abbia errato nel calcolo; (2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva, lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato la maggiore pericolosità e il diniego della diminuente nonostante il riconoscimento della lieve entità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia violato il divieto di reformatio in peius: il Tribunale non aveva espressamente indicato la pena base su cui effettuare gli aumenti, per cui la Corte territoriale ha esplicitato la pena base (ritenuta di mesi sei, cioè il minimo della cornice prevista dall'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) e ha poi applicato gli aumenti per recidiva e per l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 lett. g) nei limiti dell'art. 63, comma 4 c.p.; il ricalcolo ha portato complessivamente a un esito non peggiorativo rispetto al Tribunale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche: dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. (DL 23/5/2008 n.92 conv. L.125/2008) non è sufficiente l'incensuratezza e, in assenza di elementi positivi che mostrino la meritevolezza, il giudice può legittimamente negare la diminuente senza una motivazione dettagliata; è sufficiente che, se la richiesta è generica o non specifica, il diniego sia basato sulla mancanza di segni positivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p. comma 4

    Norma sull'aumento per recidiva; la Corte ha applicato l'aumento in sede di ricalcolo della pena base, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 63, comma 4 c.p., ritenendo legittimo indicare la pena base omessa dal primo giudice e procedere al ricalcolo

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 comma 5

    Disciplina della fattispecie di cessione di stupefacenti (nella forma aggravata prevista dal comma 5); la Corte territoriale ha individuato la pena base nella misura minima della cornice edittale per procedere al ricalcolo

  • art. 80 d.P.R. 309/1990 comma 1 lett. g)

    Aggravante applicata alla fattispecie; la Corte ha computato l'aumento per tale aggravante nei limiti di legge nel ricalcolo della pena

  • art. 546 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussista violazione quando il giudice d'appello chiarisce e corregge il calcolo della pena base omesso dal primo giudice senza peggiorare la posizione complessiva dell'imputato

  • art. 63 c.p. comma 4

    Limiti ed indicazioni per la determinazione della pena; la Corte ha fatto riferimento a questo criterio per legittimare i limiti applicati negli aumenti e nel ricalcolo della pena

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; interpretata alla luce della modifica operata dal D.L. 23/5/2008 n.92 (conv. L.125/2008): non è sufficiente l'incensuratezza per ottenere la diminuente, il giudice richiede elementi positivi che attestino la meritevolezza; il diniego può essere motivato anche con l'assenza di tali elementi, specialmente se la richiesta è generica

  • D.L. 23 maggio 2008 n.92 (conv. L. 24 luglio 2008 n.125)

    Modifica dell'art. 62-bis c.p.; ha innalzato il livello di prova della meritevolezza richiesta per le attenuanti generiche, rendendo necessario un convincente apprezzamento positivo da parte del giudice per concederle

  • art. 23 comma 8 d.l. 137/2020

    Previsione procedurale che consente al Procuratore generale di formulare requisitoria scritta; nel caso il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di chiarire o completare il calcolo della pena omesso dal primo giudice; è lecita la riformulazione se la precisazione è necessaria e l'operazione è conforme alle regole di determinazione della pena e non comporta un peggioramento complessivo della posizione dell'imputato
  • Quando il giudice di primo grado non indica la pena base su cui operare aumenti o diminuzioni, il giudice d'appello può esplicitare tale base e ricalcolare la pena nell'ambito delle cornici normative (art. 63 c.p. e artt. rilevanti), spiegando il criterio adottato
  • Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis c.p. la semplice incensuratezza non basta per ottenere le attenuanti generiche: il ricorrente deve offrire elementi positivi di meritevolezza; in mancanza, il giudice può negare le attenuanti motivando anche solo per l'assenza di segni positivi, salvo che la richiesta fosse specifica e fondata su elementi dettagliati che richiedano una confutazione puntuale
  • In sede di cassazione i ricorsi vengono dichiarati inammissibili quando le censure non superano il vaglio di rilevanza giuridica o procedurale: bisogna quindi articolare motivi di impugnazione precisi, con contestazione della legittimità della decisione o vizi formali sostanziali
  • La condanna alle spese e l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende sono conseguenze frequenti dei ricorsi inammissibili o infondati: il ricorrente deve considerare il rischio economico di impugnare senza solide basi

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