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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15847/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, confermato nei gradi di merito, dell'obbligo di iscrizione alla Cassa nei confronti di un geometra che svolgeva attività di amministratore di una società di capitali operante nell'intermediazione dei rifiuti. La Corte d'appello aveva ritenuto che non fosse stata provata un'attività tecnica riconducibile alle competenze tipiche del geometra e che i codici ATECO richiamati avessero mera valenza statistica e riguardassero attività secondarie. La Cassa ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme sull'automatica iscrizione degli iscritti all'albo, sostenendo che il geometra dovesse essere iscritto alla Cassa per il solo fatto dell'appartenenza all'albo; (2) violazione delle norme che imporrebbero l'iscrizione quando l'amministrazione di società riguarda attività implicanti conoscenze tipiche del professionista, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare tale presupposto e nel non valutare l'attività concretamente svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente perché la controversia non riguardava l'iscrizione alla Cassa in quanto semplice iscritto all'albo, ma in quanto socio amministratore di società di capitali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo accertamento in fatto delle attività svolte, non consentito in sede di legittimità, e comunque non censurava la ratio autonoma della decisione impugnata, fondata anche sull'inadempimento della Cassa all'onere della prova circa lo svolgimento di attività rilevanti ai fini dell'iscrizione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 37/1967

    richiamato dalla ricorrente come base dell'automatica iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie concreta.

  • artt. 10-17 e 22 L. n. 773/1982

    invocati a sostegno dell'assunto sull'iscrizione automatica, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente al caso deciso.

  • art. 1 D.Lgs. n. 509/1994

    norma richiamata tra quelle che disciplinano la Cassa, senza che la Corte ne affermi un principio diverso da quello desumibile dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 5 dello statuto della Cassa

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di iscrizione, ma senza incidenza sulla decisione per difetto di pertinenza del motivo.

  • art. 38 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 16 R.D. n. 724/1929

    richiamato nel secondo motivo quale fondamento dell'obbligo di iscrizione in relazione ad attività tecniche tipiche, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama l'onere della prova gravante sulla Cassa in ordine allo svolgimento di attività rilevanti ai fini dell'iscrizione; il motivo non ha censurato tale ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere un nuovo accertamento del fatto compiuto dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, poiché la mancata censura di una ragione decisiva rende improduttiva ogni doglianza sulle altre rationes.
  • Quando l'obbligo di iscrizione a una cassa professionale dipende dallo svolgimento concreto di attività rilevanti, l'onere di provarne i presupposti grava sulla parte che lo allega; la mancata prova di tale attività è decisiva per escludere l'obbligo.
  • La mera qualità di iscritto all'albo professionale non è di per sé sufficiente, nel caso concreto esaminato, a fondare l'iscrizione alla Cassa se la controversia riguarda l'attività svolta quale amministratore di società e non l'esercizio diretto della professione.
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Come è indicizzato

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