Cassazione Civile, Ordinanza n. 20009/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una gara e da successivi contratti di fornitura di guarnizioni di attrito per freni. La società fornitrice aveva ottenuto e in parte eseguito ordini di consegna; la committente, dopo aver ritirato solo parte delle forniture, aveva contestato la difettosità e la non conformità delle guarnizioni alle specifiche contrattuali e alla normativa tecnica applicabile, avvalendosi della clausola risolutiva espressa e poi recedendo da un ulteriore ordine ancora da eseguire. Si era quindi sviluppato un contenzioso con decreti ingiuntivi per il pagamento delle fatture, opposizioni della committente, domande di accertamento dell’illegittimità della risoluzione e del recesso, nonché domande risarcitorie reciproche. In primo grado, all’esito di c.t.u., il tribunale aveva ritenuto le guarnizioni non conformi, aveva confermato la legittimità della risoluzione e del recesso, revocando i decreti ingiuntivi, e aveva liquidato un danno in favore della committente per il maggiore consumo delle guarnizioni. La corte d’appello aveva confermato integralmente. In cassazione il fallimento ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e omesso esame, sostenendo che la c.t.u. fosse inutilizzabile o comunque inidonea perché basata sulla VII edizione della Fiche UIC invece della IV edizione prevista dal contratto e perché il giudice avrebbe trascurato le critiche alla consulenza; 2) analoghi vizi sulla liquidazione del danno per extraconsumo, assumendo errori di calcolo e mancata considerazione di guarnizioni nuove e inutilizzate; 3) nullità e violazione di legge per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione parziale del contratto e sul diritto al corrispettivo per le forniture effettivamente eseguite, con conseguente possibile compensazione con il controcredito risarcitorio della committente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudice di merito può motivare per relationem aderendo alla c.t.u. quando questa abbia replicato alle osservazioni delle parti; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica censura relativa alla risoluzione parziale del contratto e alle sue conseguenze sul quantum dovuto per le prestazioni già eseguite.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato i primi due, ha cassato in parte qua la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame sulla questione della risoluzione parziale del contratto, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. I principi richiamati dalla Corte sono stati quelli secondo cui l’adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico, se il consulente ha considerato e replicato ai rilievi delle parti, integra motivazione sufficiente, e secondo cui la corte di merito deve esaminare la specifica doglianza relativa alla possibilità di una risoluzione solo parziale del contratto e alle conseguenze economiche sulle prestazioni già rese.
Norme richiamate
La ricorrente ha dedotto vizi di nullità della sentenza/procedimento, omesso esame e violazione di legge; la Corte ha distinto i motivi, ritenendo infondati quelli riferiti alla consulenza tecnica e fondato quello relativo all’omessa pronuncia su una domanda specifica.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la Corte ha ritenuto che la corte d’appello avesse omesso di esaminare la doglianza sulla risoluzione parziale del contratto.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte o ignora quelle dedotte, non quando attribuisce maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.
La censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La motivazione è sufficiente quando consente di percepire il fondamento logico della decisione; la Corte ha escluso la motivazione apparente o mancante sui primi due motivi.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della risoluzione parziale e delle conseguenze sugli effetti restitutori/obbligatori del contratto.
È richiamato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame nei limiti processuali indicati dalla norma.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per denunciare vizio di motivazione e violazione dei principi del giusto processo.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e la consulenza ha dato conto dei rilievi delle parti e dei consulenti di parte, la motivazione può essere resa anche per relationem e non occorre una confutazione analitica di ogni obiezione difensiva.
- Le critiche rivolte in cassazione alla c.t.u. che si risolvono in una diversa lettura degli elementi tecnici o in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito non integrano di regola il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo o ignora del tutto quelle ritualmente introdotte, non quando valuta diversamente prove contrapposte.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette completamente di decidere su una domanda o un motivo specifico; non ricorre quando il giudice si pronunci solo su una parte della censura lasciando inesaminata un’autonoma questione giuridica.
- In un contratto avente ad oggetto prestazioni frazionabili e autonome, la parte che contesti la legittimità della risoluzione può dedurre anche la risoluzione parziale, con effetti sul diritto al corrispettivo per le prestazioni già eseguite e sulle eventuali compensazioni con crediti risarcitori reciproci.
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