Cassazione Penale, Sentenza n. 18588/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma degli arresti domiciliari disposti per detenzione di armi e per avere esploso colpi in direzione della cassa acustica del vicino Francesco Cannavò, sostenendo in particolare che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva: le armi sarebbero state ereditate e regolarmente denunciate, l'uso sarebbe stato occasionale e l'autore avrebbe reagito a provocazioni (posizionamento di casse acustiche al confine con rumori assordanti). Inoltre si deduceva che l'ordinanza avesse disposto un divieto di abitare nell'immobile oltre quanto richiesto dal pubblico ministero (violazione del devolutum).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa alla tipologia della misura cautelare ritenendone la motivazione insufficiente. Pur riconoscendo la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato elementi personali e contestuali (assenza di precedenti, occasionalità della reazione, provocazione del vicino, perimetro territoriale circoscritto della possibile reiterazione) che avrebbero potuto giustificare una misura non custodiale o una diversa calibratura. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata esclusivamente con riguardo alla scelta della misura e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Catania, sezione per il riesame, per un nuovo giudizio sulla tipologia di misura.
Norme richiamate
art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
"nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto"
La Corte interpreta l'art. 275 come obbligo per il giudice di motivare la scelta della misura sulla base della specifica idoneità della misura rispetto alle esigenze cautelari, includendo la prognosi di affidabilità e la capacità di autocontrollo dell'indagato
artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disciplinante le armi)
Norme richiamate per inquadrare i reati relativi alla detenzione e all'uso di armi; rilevano per la qualificazione penale dei fatti (possesso di fucile e pistola e relativo munizionamento e uso nel contesto fattuale)
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 19608/2023; Sez. 5, n. 18398/2022; Sez. 1, n. 5220/1992)
Principi consolidati: l'applicazione di misure non custodiali richiede una prognosi sull'inosservanza delle prescrizioni basata su elementi concreti indicativi di scarsa capacità di autocontrollo; l'occasionalità della reazione non esclude il pericolo di reiterazione ma impone valutazione contestuale e della personalità dell'indagato; la provocazione può essere considerata nel bilanciamento delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La scelta tra misura custodiale e non custodiale deve essere specificamente motivata in relazione all'idoneità della misura a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto (art. 275 c.p.p.).
- Il pericolo di reiterazione del reato rende necessaria una misura cautelare, ma non impone automaticamente una misura custodiale: il giudice deve valutare la personalità, la sussistenza di precedenti e il contesto territoriale/relazionale.
- La reazione occasionale a una provocazione (es. rumori persistenti da casse al confine) può attenuare la valutazione della propensione criminale e deve essere considerata nella motivazione della misura.
- Se il rischio di reiterazione appare circoscritto a specifiche occasioni o a contatti con una persona determinata, possono essere prese in considerazione misure meno afflittive o prescrizioni mirate (es. divieto di avvicinamento o obblighi specifici) anziché misure custodiali.
- Il giudice non può limitarsi a enunciare il pericolo generico di reiterazione: deve esporre un percorso logico che colleghi gli elementi di fatto e di personalità dell'indagato alla scelta della misura più grave.
- Se il provvedimento cautelare contiene vizi motivazionali relativi alla tipologia della misura, la Corte può annullare la parte concernente la misura e rinviare per un nuovo giudizio sul punto.
- Eventuali disposizioni applicative non richieste dal pubblico ministero (es. divieto di abitare in un immobile) devono essere adeguatamente motivate per evitare censure per violazione del devolutum.
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