Cassazione Civile, Ordinanza n. 11204/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato contro il decreto di liquidazione del compenso professionale per la difesa svolta in un processo penale in favore di tre imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione e, per quanto rileva in cassazione, aveva liquidato il compenso in modo unitario ritenendo sovrapponibili le posizioni processuali dei tre assistiti, senza procedere a tre distinte liquidazioni e applicando valori minimi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 e del d.m. 55/2014 per avere il tribunale liquidato i compensi ai minimi e non ai valori medi, senza adeguata motivazione sulla complessità dell'attività; (2) omessa considerazione della documentazione prodotta a dimostrazione dell'attività difensiva svolta; (3) e (4) violazione dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 e del d.m. 55/2014 per avere disposto un'unica liquidazione con aumento del 30% nonostante l'asserita eterogeneità delle condotte dei tre imputati e la diversa contestazione della recidiva; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere liquidato le spese in favore dell'opponente vittorioso, nonostante la mancata costituzione del Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi. Ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 82 d.P.R. 115/2002 pone il valore medio tariffario come limite massimo della liquidazione, ma non impone che il compenso sia liquidato necessariamente in misura media, potendo anche essere inferiore. Ha inoltre ribadito che la scelta del giudice di liquidare secondo valori minimi, entro i parametri tabellari, è espressione di discrezionalità di merito non sindacabile in cassazione, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito. Quanto alla liquidazione unitaria per più assistiti, la Corte ha richiamato la disciplina che prevede solo una facoltà di aumento della parcella unica in caso di più parti con posizione omogenea, facoltà rimessa al giudice di merito; nel caso concreto il tribunale aveva ritenuto sovrapponibili le posizioni processuali, valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese di lite fondata sulla sola mancata costituzione del Ministero, perché la contumacia o la mancata opposizione della controparte non integrano, di per sé, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ratione temporis applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"il valore medio delle tariffe professionali vigenti"
nei giudizi di patrocinio a spese dello Stato il valore medio tariffario costituisce il limite massimo della liquidazione, ma non impone una liquidazione pari alla media; il giudice può liquidare anche in misura inferiore secondo la sua discrezionalità
richiamato come parametro tabellare per la liquidazione dei compensi professionali, entro il quale opera la discrezionalità del giudice
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizio motivazionale
in caso di difesa di più parti con la stessa posizione processuale prevede una facoltà di aumento della parcella unica, non un obbligo
regola la soccombenza nella liquidazione delle spese di lite
la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa solo nei casi tipizzati e nelle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni da motivare; la mancata costituzione della controparte non basta da sola
Corte cost. n. 77/2018
ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese, consentendo anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate, purché motivate
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, il parametro del valore medio tariffario opera come limite massimo della liquidazione del compenso, non come criterio vincolante di quantificazione nella misura media.
- La determinazione del compenso professionale entro i limiti tabellari, inclusa la scelta dei valori minimi, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da una valutazione non illogica dei fatti di causa.
- La liquidazione unitaria del compenso per la difesa di più assistiti con posizioni processuali sovrapponibili è rimessa alla valutazione del giudice; l'eventuale aumento percentuale è una facoltà, non un obbligo.
- La contumacia o la mancata costituzione della parte convenuta non costituiscono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite quando l'altra parte sia risultata vittoriosa.
- La compensazione delle spese richiede una specifica motivazione ancorata ai presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., non essendo sufficiente richiamare la sola assenza di opposizione della controparte.
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