Cassazione Penale, Ordinanza n. 06467/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, dopo avere dichiarato non doversi procedere per un reato stradale per intervenuta prescrizione, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di primo grado per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi concreti posti a base dell'asserito vizio e non consentiva di individuare i rilievi devoluti al giudice dell'impugnazione, a fronte di una motivazione di secondo grado ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 187, comma 7, D.lgs. 285/1992
Il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in appello, con conseguente pronuncia di non doversi procedere limitatamente a tale addebito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a individuare in modo chiaro le censure mosse alla sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, puntuale e autosufficiente quanto basta a consentire alla Corte di comprendere i rilievi mossi alla decisione impugnata e a esercitare il controllo richiesto.
- È inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni generiche su errori di diritto o vizi motivazionali senza indicare quali passaggi della decisione sarebbero erronei e per quali ragioni.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente sul trattamento sanzionatorio, la critica che non confronti concretamente tale motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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