Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06467/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, dopo avere dichiarato non doversi procedere per un reato stradale per intervenuta prescrizione, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna di primo grado per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi concreti posti a base dell'asserito vizio e non consentiva di individuare i rilievi devoluti al giudice dell'impugnazione, a fronte di una motivazione di secondo grado ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 7, D.lgs. 285/1992

    Il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in appello, con conseguente pronuncia di non doversi procedere limitatamente a tale addebito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a individuare in modo chiaro le censure mosse alla sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, puntuale e autosufficiente quanto basta a consentire alla Corte di comprendere i rilievi mossi alla decisione impugnata e a esercitare il controllo richiesto.
  • È inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni generiche su errori di diritto o vizi motivazionali senza indicare quali passaggi della decisione sarebbero erronei e per quali ragioni.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente sul trattamento sanzionatorio, la critica che non confronti concretamente tale motivazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorsoFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati stradaliDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.