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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21825/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un provvedimento di revisione della patente di guida disposto per l’azzeramento del punteggio. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo che la mancata tempestiva comunicazione delle variazioni di punteggio conseguenti alle violazioni del codice della strada rendesse illegittimo il provvedimento. Il tribunale, pur escludendo l’applicazione diretta dell’art. 201 cod. strada, aveva comunque confermato l’annullamento del provvedimento reputando tardiva la sua notifica rispetto alla comunicazione, da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, della sequenza delle violazioni. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 126-bis cod. strada in relazione all’art. 201 cod. strada, sostenendo che la revisione ex art. 126-bis, comma 6, è atto vincolato all’azzeramento dei punti e non presuppone la previa comunicazione all’interessato delle singole variazioni di punteggio; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 126-bis, comma 3, cod. strada e dell’art. 6 del d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006, contestando l’affermazione secondo cui ogni violazione dovrebbe essere seguita, nei tempi di legge, da una specifica comunicazione al trasgressore quale presupposto per la legittimità della revisione e per la possibilità di frequentare i corsi di recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il proprio orientamento secondo cui la comunicazione della variazione di punteggio ha natura meramente informativa e non costituisce presupposto indefettibile del provvedimento di revisione della patente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’opposizione proposta avverso il provvedimento di revisione della patente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste integralmente a carico dell’opponente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 126-bis d.lgs. 285/1992

    La decurtazione punti deriva dal verbale di contestazione della violazione; la comunicazione delle variazioni di punteggio è meramente informativa; il provvedimento di revisione per azzeramento dei punti è atto vincolato e non richiede la previa comunicazione delle singole variazioni di punteggio.

  • art. 201 cod. strada

    La disciplina del termine di comunicazione richiamata dall’opponente non è applicabile come presupposto della revisione ex art. 126-bis.

  • art. 6 d.m. 29 luglio 2003

    Richiamato dal ricorrente per escludere che la preventiva comunicazione della variazione del punteggio sia condizione necessaria per la revisione o per la fruizione dei corsi di recupero.

  • d.m. 30 marzo 2006

    Atto modificativo del d.m. 29 luglio 2003, richiamato in relazione alla disciplina dei corsi di recupero e delle comunicazioni sul punteggio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Nel sistema della patente a punti, la decurtazione del punteggio consegue al verbale di accertamento della violazione, che deve indicare la sanzione accessoria applicata.
  • La comunicazione delle variazioni di punteggio da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida ha funzione meramente informativa e non ha natura provvedimentale.
  • Il provvedimento di revisione della patente per azzeramento dei punti è un atto vincolato che non richiede, quale presupposto di legittimità, la previa notificazione all’interessato di tutte le singole variazioni di punteggio.
  • Ai fini della revisione, è sufficiente che l’interessato possa conoscere, tramite il verbale di accertamento e gli strumenti di consultazione previsti, la misura della decurtazione e lo stato del proprio punteggio.
  • Quando il giudice di merito decide in modo difforme da un principio di diritto già consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può cassare e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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