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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02233/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione relativo a un immobile sito in Ostia, concesso in locazione a un'associazione. Una società omonima ha poi agito contro la locatrice chiedendo il rimborso di spese per interventi eseguiti sull'immobile, deducendo di essere subentrata nel rapporto locatizio. Il giudice di primo grado e la Corte d'appello avevano ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società, valorizzando il comportamento concludente della locatrice e diversi elementi documentali, idonei a dimostrare la voltura del contratto. La locatrice ha quindi proposto revocazione della sentenza d'appello, invocando gli artt. 395, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo da un lato un errore di fatto per omessa consultazione di un registro informatico che avrebbe chiarito le parti del giudizio di convalida di sfratto, dall'altro la sopravvenuta scoperta di documenti decisivi. La Corte d'appello ha rigettato la revocazione, ritenendo che spettasse alla parte produrre la documentazione utile e che non fosse provata l'esistenza di documenti nuovi non producibili prima. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in modo non formalmente articolato in una specifica violazione di legge, che non poteva configurarsi una cessione tacita del contratto tra associazione e società, poiché si trattava di soggetti distinti; ha inoltre sostenuto che l'ordinanza di convalida di sfratto emessa nei confronti dell'associazione costituirebbe giudicato esterno incompatibile con la domanda della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura non era strutturata come vero ricorso per cassazione, perché non individuava una specifica violazione di legge e si limitava a riproporre questioni già esaminate nei precedenti gradi di merito e nel giudizio di revocazione. Ha quindi confermato, in sostanza, la correttezza della decisione impugnata, rilevando che la Corte d'appello aveva già valutato la titolarità del contratto e la cessione tacita, mentre il ricorso non si confrontava con la ratio della sentenza di revocazione, fondata sull'onere della parte di produrre la documentazione rilevante e sulla mancanza di prova di documenti nuovi e decisivi non producibili prima. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    Le cause di revocazione invocate richiedono, rispettivamente, i presupposti del dolo della parte e dell'errore di fatto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistenti entrambi i presupposti, anche perché non era provata l'impossibilità di produrre prima i documenti dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza dei presupposti processuali per l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, se dovuto.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua una specifica violazione di legge e si risolve nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate nei gradi precedenti.
  • Nel giudizio di revocazione, chi deduce un errore di fatto o la scoperta di documenti decisivi deve confrontarsi con i presupposti tipici dell'impugnazione straordinaria e non può limitarsi a contestare nuovamente la valutazione del materiale probatorio già svolta dal giudice.
  • L'errore di fatto revocatorio non può essere configurato quando la censura, in sostanza, mira a ottenere una diversa valutazione di atti o documenti che la parte avrebbe dovuto produrre tempestivamente.
  • La deduzione di documenti sopravvenuti o non prodotti prima richiede la prova dell'effettiva impossibilità di produrli nel giudizio precedente e della loro decisività.
  • Quando il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare contestazioni già respinte, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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