Cassazione Penale, Sentenza n. 27246/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 10/12/2024: Enea deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di benefici di legge (artt. 163, 175 c.p.), per il mancato esame dell'istanza ex art. 131-bis c.p., per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione delle maggiorazioni per continuazione; eccepisce inoltre insufficiente valutazione del presupposto per pene sostitutive. Vignati censura l'affermazione del dolo specifico ai sensi dell'art. 586-bis c.p. (sostenendo che la condotta era riferita ad attività amatoriale e non agonistica) e contesta l'applicazione dell'art. 648 c.p. (sostegno che l'acquisto per uso personale non costituisce ricettazione). Sadek deduce nullità per inosservanza dell'art. 580 c.p.p. (conversione del ricorso del P.M. in appello, con pretesa compressione del diritto di difesa), contesta l'applicazione degli artt. 586-bis e 648 c.p. per assenza di interesse patrimoniale e uso personale delle sostanze, e chiede il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendoli privi della specificità richiesta e manifestamente infondati. In motivazione la Corte ha: confermato che l'art. 586-bis c.p. si applica anche alle attività sportive amatoriali e tutela la salute del soggetto indipendentemente dal livello agonistico; affermato che il 'profitto' ai fini dell'art. 648 c.p. può avere natura non patrimoniale (anche l'acquisto per uso personale finalizzato all'alterazione delle prestazioni può integrare la nozione rilevante); respinto la doglianza sulla conversione del ricorso del P.M. (art. 580 c.p.p.) ritenendola legittima e non compressiva del diritto di difesa; rigettato le censure di Enea relative ai benefici e alle attenuanti ritenendole reiterative e adeguatamente motivate dalla corte territoriale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma, come interpretata dalla Corte, tutela la salute contro l'uso di sostanze dopanti anche quando l'attività sportiva è amatoriale; non è richiesto che l'attività sia professionistica o agonistica per configurare il reato (finalità di prevenzione e tutela dell'incolumità).
Il dolo specifico del profitto può ricomprendere profitti non patrimoniali: l'acquisto di anabolizzanti per uso personale finalizzato a modificare le prestazioni può integrare la nozione di profitto rilevante per la ricettazione.
La conversione del ricorso per cassazione proposto dal P.M. in appello non lede il diritto di difesa: è strumento volto a evitare giudicati contrastanti ed è compatibile con il pieno esercizio della difesa in sede d'appello.
Richiamate dalle difese in relazione alla richiesta di benefici di legge e alla sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto le argomentazioni ripetitive e la decisione di merito adeguatamente motivata per il diniego ove pertinente.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile quando la condotta è sistematica, abituale o inserita in una rete delinquenziale articolata; occasionalità e limitatezza temporale devono essere valutate concretamente.
Applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti, ritenendo non emergere ragioni di esonero.
Richieste per la specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza della specificità richiesta dagli artt. citati.
legge 14 dicembre 2000 n. 376, art. 9
Richiamata nella giurisprudenza come antecedente normativo dell'art. 586-bis; conferma la funzione preventiva della disciplina antidoping anche rispetto ad attività non agonistiche.
Massime di principio
- L'art. 586-bis c.p. tutela la salute e può applicarsi anche in contesti sportivi amatoriali: la rilevanza penale non è limitata agli atleti professionisti o agonistici.
- Il 'profitto' ai fini della ricettazione (art. 648 c.p.) può essere non patrimoniale; l'acquisto o l'uso personale di sostanze dopanti finalizzato all'alterazione delle prestazioni può integrare elementi rilevanti per la responsabilità.
- La conversione del ricorso per cassazione del P.M. in appello (art. 580 c.p.p.) è legittima e non costituisce in sé compressione del diritto di difesa; la difesa ha comunque adeguati strumenti processuali in sede d'appello.
- I ricorsi per cassazione devono contenere motivi specifici e non reiterativi: l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede valutazione concreta: non si applica se la condotta è sistematica, abituale o inserita in una rete illecita.
- La richiesta di misure alternative o lavori di pubblica utilità può implicare rinuncia ad alcune altre istanze (es. sospensione condizionale) e deve essere valutata in rapporto alla personalità dell'imputato e alla natura dell'attività illecita.
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