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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5690/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la proroga della sottoposizione al regime differenziato ex art. 41-bis, denunciando difetto di motivazione in relazione alla permanenza nell'attualità delle ragioni giustificative della proroga. Si è contestato che i provvedimenti richiamati riguardassero fatti risalenti nel tempo, in parte già valutati all'origine, e che alcuni fatti fossero estranei all'attività del sodalizio; inoltre si è lamentata l'assenza di valutazione del profilo personale del detenuto e delle argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la censura proposta fosse una critica di merito/lettura alternativa della motivazione e non una censura di diritto ammissibile in Cassazione. Ha ricordato che la Corte di cassazione può intervenire solo per violazione di legge, e, quanto alla motivazione, solo se assente o meramente apparente. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con l'associazione"; "risulta che la capacità di mantenere collegamenti non è venuta meno"

    Regola la possibilità di sottoporre e prorogare il regime carcerario differenziato per soggetti di criminalità organizzata; la proroga può fondarsi anche su provvedimenti giudiziari sopravvenuti e informazioni di polizia che attestino il persistere di collegamenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con condanna alle spese e possibile ingiunzione di somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Affermato principio secondo cui la somma alla Cassa delle ammende può essere disposta salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In materia di 41-bis la Corte di cassazione è limitata a censurare profili di diritto; le critiche che riformulano la valutazione dei fatti o propongono una lettura alternativa della motivazione sono inammissibili
  • La carenza di motivazione o la motivazione meramente apparente restano gli unici profili motivazionali valutabili dalla Cassazione
  • Provvedimenti giudiziari sopravvenuti, anche se relativi a fatti anteriori, e informazioni delle forze di polizia possono legittimare la proroga del regime se dimostrano il persistere di collegamenti e un ruolo nel sodalizio
  • La difesa, nei rimedi straordinari, deve focalizzarsi su violazioni di legge o sulla completa mancanza di motivazione anziché sulla riconsiderazione del merito probatorio
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non sono dimostrati elementi escludenti la colpa

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