Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro il decreto del 17/12/2021 della Corte di Appello di Catanzaro; il Galiano chiedeva la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora applicata con decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 20/04/2012 (definitivo il 17/12/2013). L'istanza si fondava primariamente sull'illegittimità della norma di riferimento (art. 1, n. 1, legge n. 1423/1956, poi confluita nell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011) dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, e quindi sulla mancanza della base legale della misura. In subordine si contestava la persistenza dell'attualità della pericolosità sociale per il lungo periodo di carcerazione e il tempo trascorso dall'applicazione della misura. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la revoca ritenendo possibile la "riqualificazione" della categoria di pericolosità del Galiano alla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011; la Corte d'appello aveva confermato tale riqualificazione ma aveva ridotto la durata della misura ad un anno ed escluso l'obbligo di soggiorno. Il ricorrente impugnava tale decisione sostenendo l'illegittimità della riqualificazione intervenuta in sede di revoca e la carenza motivazionale sulla persistenza della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il provvedimento applicativo del 20/04/2012 inquadrava il Galiano esclusivamente nella categoria di cui all'art. 1, n. 1, legge n. 1423/1956, norma poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019). Di conseguenza il provvedimento applicativo è divenuto illegittimo e la misura di prevenzione va revocata. La Cassazione ha inoltre affermato che, nella sede della revoca, non è consentito al giudice riqualificare l'interessato in una categoria di pericolosità diversa da quella indicata nel provvedimento originario (salvo che la nuova qualificazione si fondi sugli stessi elementi di fatto già posti a base del provvedimento originario, con pieno contraddittorio). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e quello di primo grado e ha disposto la revoca della misura applicata al Galiano con decreto del Tribunale di Vibo Valentia del 20/04/2012.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1
Era la norma originaria sulla quale era stata motivata l'applicazione della misura; tale disposizione è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019), determinando la perdita della base legale del provvedimento applicativo.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b)
La lett. a) ha recepito la categoria derivante dalla legge 1423/1956; la lett. b) indica altra categoria di soggetti per i quali possono essere previste misure di prevenzione. La Corte ha chiarito che non è consentito, in sede di revoca di una misura applicata sulla base di una specifica categoria, ricollocare l'interessato in una diversa categoria se ciò non si fonda sugli stessi elementi di fatto già valutati nell'originario provvedimento.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione normativa (art. 1, n. 1, legge 1423/1956) che costituiva la base dell'applicazione della misura; l'effetto è la caducazione della legittimità del provvedimento che si fondava esclusivamente su quella norma.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2
Disposizione che disciplina la revoca delle misure di prevenzione quando siano cessate o mutate le cause che le avevano determinate; la Corte interpreta che la verifica per la revoca deve avvenire in relazione alla specifica categoria di pericolosità contestata originariamente.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo relativo a reati in materia di stupefacenti menzionato nella motivazione di merito come elemento fattuale utile a valutare la pericolosità, ma non sufficiente a sanare l'illegittimità della base normativa originaria.
Massime di principio
- Se il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione si fonda esclusivamente su una norma poi dichiarata incostituzionale, il provvedimento diventa illegittimo e la misura deve essere revocata.
- In una domanda di revoca la verifica riguarda la persistenza della stessa specifica categoria di pericolosità contestata nell'originario provvedimento; il giudice non può sostituire quella categoria con un'altra diversa, salvo che la nuova qualificazione sia basata sui medesimi elementi di fatto già valutati e la difesa abbia potuto controbattere.
- Non è consentito mantenere una misura di prevenzione valutando elementi fattuali sopravvenuti o inquadrando l'interessato in una categoria diversa da quella originaria, perché ciò violerebbe il diritto di difesa e la stabilità del provvedimento revocabile ex tunc.
- Se nel provvedimento applicativo originario erano già indicati alternativamente più fondamenti giuridici, è possibile in sede di revoca verificare la persistenza anche di uno di questi fondamenti purché basato sugli stessi fatti e garantito il contraddittorio.
- Gli elementi relativi a condanne per reati diversi o il decorso del tempo e l'esecuzione della pena sono fattori rilevanti per valutare l'attualità della pericolosità, ma non possono supplire all'assenza di una base legale originaria valida.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →