Cassazione Penale, Ordinanza n. 24874/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha precisato che la memoria depositata successivamente non modificava l'esito, sia perché tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 611 c.p.p., sia perché non idonea a superare le ragioni di inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., ma la Corte ha rilevato che si trattava di una censura sostanzialmente reiterativa di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua. Inoltre, il motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non individuava in modo puntuale gli elementi della motivazione censurata. La difesa aveva anche prospettato un travisamento della prova, ma la Corte ha osservato che la critica riguardava in realtà un travisamento del fatto, consistente nella richiesta di una diversa lettura del compendio istruttorio, operazione non consentita in cassazione quando si risolve in una rivalutazione delle prove. La memoria sopravvenuta è stata ritenuta tardiva e comunque inidonea a incidere sull'esito.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto di contestazione; il ricorso atteneva all'affermazione di responsabilità per truffa.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 611 c.p.p.
I motivi nuovi e le memorie devono essere depositati nel termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; le repliche sono consentite nel successivo termine di cinque giorni prima e presuppongono memorie della controparte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza effettivo confronto critico con la sentenza impugnata, le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La generica denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente: il ricorso deve individuare in modo puntuale le parti della motivazione censurate e gli specifici elementi di fatto o di diritto che sorreggono la critica.
- Il travisamento della prova ricorre solo quando si deduca che il giudice abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un esito probatorio oggettivamente diverso da quello reale; non coincide con la richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- In cassazione non è consentita una mera rivisitazione del quadro probatorio, se la censura mira soltanto a ottenere una nuova lettura delle prove già apprezzate in modo non illogico dai giudici di merito.
- La memoria depositata oltre i termini fissati dall'art. 611 c.p.p. è tardiva e non incide sull'esito del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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