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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02006/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale, contestando: 1) la sussistenza del reato, sostenendo che la loro condotta sarebbe stata solo ingiuriosa, successiva all'atto d'ufficio e comunque non idonea a impedirne l'esecuzione; 2) il diniego dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa, assumendo di avere percepito come arbitraria l'attività dei carabinieri; 3) la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono generici e meramente ripetitivi di quelli già proposti in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato condotte di opposizione fisica ai militari durante un'attività d'ufficio non ancora completata, aveva escluso la rilevanza della percezione soggettiva di arbitrarietà del controllo di p.g., aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli e aveva contenuto la pena in misura prossima al minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Tipizza la resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta integrata da condotte di opposizione fisica ai militari durante l'attività d'ufficio non ancora esaurita.

  • art. 393-bis c.p.

    L'esimente per la resistenza a un pubblico ufficiale non opera in base a una mera percezione soggettiva di arbitrarietà dell'atto, quando questa esprima solo una valutazione giuridica personale ritenuta irrilevante.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza evidenzi l'assenza di elementi positivamente valutabili e tale valutazione non sia specificamente confutata dal ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
  • La resistenza a pubblico ufficiale è configurabile quando la condotta di opposizione fisica interviene mentre l'attività d'ufficio è ancora in corso e non è necessario che l'atto sia integralmente impedito se la condotta si inserisce nell'esecuzione dello stesso.
  • L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. non può fondarsi su una mera e soggettiva qualificazione dell'atto come arbitrario, quando tale valutazione non sia supportata da elementi oggettivi idonei a incidere sulla legittimità percepita dell'operato pubblico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione ignora o travisa elementi concretamente favorevoli; una motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi è sufficiente, soprattutto quando la pena sia prossima al minimo edittale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non risulta l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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