Cassazione Penale, Sentenza n. 27749/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva: confermato la condanna per estorsione (capo B) a carico di entrambi; confermato la condanna di Terminiello per estorsione (capo C2); e, in riforma dell'assoluzione di primo grado, condannato Spagnuolo per trasferimento fraudolento di valori (capo A) e per estorsione in concorso (capo C2). Spagnuolo deduce violazioni di legge e vizi di motivazione per il ravvicinato utilizzo di dichiarazioni non rinnovate (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), per la presunta travisazione delle intercettazioni e per aver qualificato come estorsione pretese ritenute invece riconducibili a debiti leciti o all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; contesta inoltre l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti. Terminiello censura la mancata prova del suo concorso nell'estorsione (in particolare la presunta trasferta/colloquio a Lucca), l'assenza di imposizione nella vicenda C2, la carenza di prova oltre a mere congetture tratte dalle intercettazioni, e si duole del diniego delle attenuanti e dell'aumento di pena per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Spagnuolo Nino (per motivi in parte manifestamente infondati e in parte generici) e ha rigettato il ricorso di Terminiello Massimo (motivi infondati). In sostanza le condanne pronunciate dalla Corte di Appello di Napoli sono confermate e restano definitive. Al ricorrente Spagnuolo è stata altresì irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; Terminiello è condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fondatamente valorizzato intercettazioni decisive e contestualizzato le altre prove, nonché motivato correttamente l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di appello non abbia fondato la riforma su una diversa valutazione delle sole prove dichiarative non rinnovate, ma su intercettazioni oggettive (es. conv. n. 2272) non considerate dal primo grado; dunque non si è ravvisata la violazione del disposto sulla rinnovazione della prova dichiarativa quando la decisione si basa su elementi diversi e decisivi
Le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate nel contesto delle intercettazioni e altre emergenze probatorie; la Corte territoriale ha ritenuto superabili le negazioni della persona offesa alla luce di elementi oggettivi
La Corte ha escluso l'aggravante del "metodo mafioso" (quid pluris) per carenza di prova dell'elemento caratterizzante tale aggravante, pur ritenendo provata la minaccia estorsiva ordinaria
Sull'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può fondare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133; la motivazione offerta dalla Corte d'appello è considerata sufficiente
art. 81, quarto comma, cod. pen.
L'aumento per continuazione è stato applicato entro i limiti di legge e coerentemente con la recidiva reiterata; la Corte di Cassazione ha ritenuto la determinazione conforme ai parametri e non contestabile in questa sede
Le circostanze attenuanti invocate sono state ritenute non applicabili dai giudici di merito per il ruolo e la personalità criminale degli imputati; la Cassazione ha ritenuto non viziata tale valutazione
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
La difesa aveva eccepito un diverso fatto ritenuto dal Tribunale rispetto all'imputazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza territoriale abbia comunque aderito all'imputazione originaria e che le censure non superino la motivazione basata su intercettazioni e riscontri
Massime di principio
- Se l'appello si fonda su prove dichiarative già acquisite, la difesa che contesta una nuova valutazione deve indicare e chiedere tempestivamente la rinnovazione della prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; tuttavia la Corte di merito può legittimamente fondare la riforma su altri elementi oggettivi (es. intercettazioni) non considerati in primo grado
- Le intercettazioni, se credibili e inserite in un quadro probatorio coerente, possono essere elemento decisivo per ribaltare una assoluzione; la difesa deve confrontarsi nello specifico con i brani valorizzati dalla sentenza e non limitarsi a censure generiche
- La distinzione tra estorsione e 'esercizio arbitrario delle proprie ragioni' dipende sia dalla natura della pretesa sia dal metodo (minaccia/coartazione) e dal carattere illecito dell'origine del credito: pretese fondate su rapporti illeciti (es. gestione occulta) non sono tutelate e possono integrare estorsione se accompagnate da condotte intimidatorie
- L'aggravante 'metodo mafioso' richiede un 'quid pluris' rispetto alla generica minaccia; la sua esclusione non impedisce però la sussistenza dell'estorsione ordinaria quando quest'ultima è provata
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dedurre errori di diritto o vizi logico-motivazionali specifici; censure generiche o non affrontanti i passaggi motivazionali decisivi della sentenza di merito sono normalmente inammissibili o rigettate
- La valutazione di recidiva e delle attenuanti è rimessa al giudice di merito, che deve però dare motivazione anche succinta; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica
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