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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15921/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tributario in cui la società aveva impugnato un avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancanza di prova della notifica, in particolare per il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La Commissione regionale aveva confermato tale decisione e la Corte di cassazione, con ordinanza poi oggetto di revocazione, aveva rigettato il ricorso della società richiamando l'onere del ricorrente di produrre l'avviso di ricevimento o chiedere la rimessione in termini. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'avviso di ricevimento dell'originario ricorso introduttivo era stato invece prodotto in appello e che la Corte avrebbe quindi erroneamente ritenuto inesistente un fatto risultante dagli atti. Il Comune è rimasto intimato e non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha osservato che la censura non colpiva una falsa percezione della realtà, ma contestava in sostanza la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza. In particolare, anche a voler considerare non pertinente il richiamo alla notifica dell'appello, i principi applicati restavano validi per la notifica del ricorso originario: l'avviso di ricevimento va prodotto nel giudizio in cui si discute dell'ammissibilità dell'impugnazione, salvo richiesta di rimessione in termini con prova dell'attivazione tempestiva per ottenere un duplicato. Poiché il ricorso per revocazione mirava a criticare la ricostruzione giuridica e non l'esistenza di un fatto decisivo pacificamente risultante dagli atti, non sussisteva l'errore revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'ente intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, cioè la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto decisivo risultante in modo incontestabile dagli atti; resta esclusa la critica alla valutazione giuridica o interpretativa del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il fondamento processuale del rimedio revocatorio avverso le decisioni della Corte di cassazione, nei limiti tassativi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 153 c.p.c.

    La parte che non abbia potuto produrre l'avviso di ricevimento può chiedere la rimessione in termini, purché dimostri di essersi tempestivamente attivata per ottenere un duplicato e di avere perduto il documento senza colpa.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina dell'udienza e del deposito documentale non può essere interpretata in modo da sacrificare il principio di ragionevole durata del processo mediante rinvii per consentire il tardivo deposito della prova della notifica.

  • art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982

    È richiamato quale base per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento, quale presupposto per la rimessione in termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia supposto o escluso un fatto decisivo in contrasto immediato e oggettivo con gli atti di causa; non è configurabile quando la doglianza investe la valutazione giuridica o l'interpretazione delle norme applicate.
  • Nei giudizi in cui l'ammissibilità dell'impugnazione dipende dalla prova della notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento deve essere prodotto nel grado di giudizio cui l'impugnazione si riferisce; la sua mancanza non può essere sanata mediante rinvio dell'udienza, ma eventualmente mediante tempestiva richiesta di rimessione in termini.
  • La rimessione in termini per mancato deposito dell'avviso di ricevimento presuppone la prova dell'incolpevole perdita del documento e dell'attivazione tempestiva della parte per richiederne il duplicato all'amministrazione postale.
  • L'erronea o non decisiva formulazione di un passaggio motivazionale non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio se la decisione è comunque sorretta da una ratio giuridica autonoma e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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