Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12160/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo unico e il difetto dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, censurando la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'unico motivo era generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero errati e non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, richiamata solo per identificare il titolo di responsabilità affermato nella sentenza impugnata

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di precisione e di indicazione degli elementi censurati determina l'inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: la censura non può limitarsi a contestazioni generiche della motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione della decisione di merito è logicamente coerente, il ricorrente ha l'onere di indicare in modo preciso quali passaggi argomentativi siano erronei o illogici; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il sindacato richiesto.
  • La genericità o indeterminatezza del motivo di ricorso, per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., comporta l'inammissibilità dell'impugnazione con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.