Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di appello che ha confermato la responsabilità penale di un imputato per tentata rapina aggravata. In cassazione il difensore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti era errata; con il secondo ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, mentre il secondo era manifestamente infondato perché la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e risultavano adeguatamente motivati in base alla gravità del fatto, alle modalità concrete e ai precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena e nella sua determinazione
richiamato come parametro per valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere ai fini del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove, salvo che si deducano specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito ha motivato con argomenti logici e giuridicamente coerenti la propria ricostruzione dei fatti, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio è inammissibile.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario prendere in esame ogni elemento dedotto dalle parti; è sufficiente richiamare gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi apprezzabili.
- Una motivazione sintetica sulla congruità della pena può essere sufficiente, salvo il caso in cui il trattamento sanzionatorio sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
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