Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. Secondo la difesa, la situazione di occupazione dell'alloggio sarebbe stata collegata a un periodo emergenziale; la Corte territoriale, però, aveva già escluso i presupposti della scriminante, rilevando in fatto che la presenza dell'imputata e del suo nucleo familiare nell'immobile risultava anteriore al periodo emergenziale e che la denunziante aveva constatato il cambio della serratura originaria dell'alloggio. La censura è stata ritenuta meramente reiterativa di doglianze di merito già esaminate e disattese, quindi priva di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo non fosse specifico, perché si limitava a riproporre questioni di fatto già valutate dalla Corte d'appello con motivazione logica e giuridicamente corretta sul mancato riconoscimento dello stato di necessità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
scriminante dello stato di necessità
La Corte richiama il tema della scriminante, ma ne esclude in concreto la ricorrenza per difetto dei presupposti fattuali, valorizzando l'anteriorità dell'occupazione rispetto al periodo emergenziale e la mancanza di specificità del motivo di ricorso.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile, è applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 3.000.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il riconoscimento dello stato di necessità richiede la verifica rigorosa dei relativi presupposti fattuali; se il giudice di merito li esclude con motivazione logica e coerente, la censura è insindacabile in cassazione se si risolve in una mera contestazione del fatto.
- La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente, di per sé, a rendere specifico il ricorso, se l'argomentazione non evidenzia un effettivo errore giuridico o una reale lacuna argomentativa della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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