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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la censura non era specifica, poiché non si correlava in modo puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e non consentiva di individuare i rilievi da esaminare. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità per truffa. Con l'unico motivo deduceva la violazione di legge per la mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della decisione di merito non fosse corretta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché non indicava quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione e non si confrontava davvero con le ragioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro per la dedotta mancata valutazione di cause di non punibilità; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non specificamente articolata.

  • art. 581 c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso formale, ma anche nel senso della concreta correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione logicamente coerente della decisione di merito, non indichi puntualmente gli elementi di fatto o di diritto idonei a confutarla.
  • La censura che invochi il mancato rilievo di cause di non punibilità deve confrontarsi in modo analitico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il sindacato richiesto.
  • La genericità del motivo, intesa come indeterminatezza o mancata correlazione con la decisione censurata, integra causa di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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