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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione di parti di auto rubate rinvenute in un capannone nella sua disponibilità. Con il primo motivo si denunciava la mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva, cioè il verbale contenente dichiarazioni spontanee di un coimputato, ma la censura mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., ma in modo generico, riproponendo argomenti già esaminati e respinti in appello. Con il terzo motivo si contestava la sussistenza del dolo di ricettazione, sostenendo l'insufficienza degli elementi probatori; anche tale doglianza è stata ritenuta una mera ripetizione delle difese di merito, senza critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. Con il quarto motivo si censuravano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma entrambe le censure sono state giudicate infondate e non deducibili in sede di legittimità, alla luce di una motivazione ritenuta congrua e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo generico e privo di specificità per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo indeducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, a fronte della ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione in assenza di spiegazioni sul possesso delle parti d'auto rubate; il quarto motivo manifestamente infondato quanto alla particolare tenuità del fatto e alle attenuanti generiche, essendo la motivazione di merito congrua e immune da illogicità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ne dà applicazione ritenendo non specificamente censurata la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato la disponibilità di parti di auto rubate e l'assenza di spiegazioni plausibili sull'origine lecita.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso è indicata come causa di inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ritiene corretta la motivazione di merito che ha escluso la particolare tenuità del fatto, giudicando manifestamente infondata la censura difensiva.

  • art. 6402, Sez. U, 30/4/1997, Dessimone

    Richiamata per ribadire che in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre deduzioni già esaminate e disattese.
  • In tema di ricettazione, la conferma del dolo può desumersi anche dalla mancata offerta di una spiegazione credibile circa il possesso del bene o delle sue parti di provenienza illecita, se la motivazione di merito risulta logica e congrua.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è infondata quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non illogica sull'esclusione della causa di non punibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica; non occorre che il giudice esamini tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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