Cassazione Penale, Ordinanza n. 23312/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/05/2025. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, riguarda una rapina per la quale il ricorrente contestava: 1) la motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste a base dell'affermazione di responsabilità; 2) il mancato riconoscimento della lieve entità della rapina, deducendo un vizio di motivazione anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale; 3) l'omessa motivazione sull'aggravante della più persone riunite; 4) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi, il secondo e il quarto motivo erano non consentiti perché meramente reiterativi di questioni già dedotte e disattese in appello, oltre che manifestamente infondati perché smentiti dalla motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato ritenuto non consentito perché formulato solo con i motivi aggiunti, senza collegamento con i motivi di appello, in violazione dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base normativa per le circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale
richiamato per affermare che un motivo proposto solo con i motivi aggiunti, e non collegato ai motivi di appello, è non consentito in cassazione
richiamato dal ricorrente nel tentativo di ottenere il riconoscimento della lieve entità della rapina, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/non consentita nel caso concreto
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, salvo che si confrontino criticamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato quando la sentenza impugnata contiene una motivazione lineare, non illogica e specifica sui punti contestati, come la credibilità della persona offesa e la gravità delle modalità del fatto.
- La richiesta di riconoscimento della lieve entità o di attenuanti generiche deve trovare aggancio in elementi concreti emergenti dagli atti; in assenza di tali elementi, la motivazione che ne esclude l'applicazione è immune da censure di legittimità.
- Un motivo di ricorso formulato per la prima volta con i motivi aggiunti, senza collegamento con i motivi di appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.
Come è indicizzato
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