Sentenza del 27/09/2022 n. 28061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008 in cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, ha rideterminato l'imponibile della compagine sociale, imputando redditi ai soci, recuperando imposte ai fini Iva e Irap e applicando sanzioni. L'accertamento si fondava sull'addebito di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti e sulla partecipazione della società a una frode carosello nell'ambito del commercio all'ingrosso di apparecchi cellulari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la sentenza della Commissione tributaria regionale (n. 1873/20/2015) per violazione del litisconsorzio necessario: la s.a.s. aveva due soci (F.G. e F.M.) ma F.M. non era stato chiamato in causa e non aveva proposto ricorso, come invece richiede la normativa per le società di persone. Di conseguenza l'intero processo è stato dichiarato nullo e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, davanti alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nei termini previsti dal D.Lgs. 546/1992, art. 63. La Cassazione non ha deciso nel merito delle contestazioni fiscali (sostanziali) ma ha disposto la rinnovazione del processo per vizio procedurale. Si segnala inoltre che, in sede di merito, parte delle contestazioni fiscali (recuperi ai fini Irpef e Irap) risultavano già parzialmente annullate in conseguenza della modifica normativa introdotta dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 (convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44). La Commissione provinciale regolerà le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5
Stabilità dell'indicazione secondo cui nei giudizi tributari relativi a società di persone è obbligatoria la costituzione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari; l'omissione rende il processo e la sentenza viziati per nullità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Fissa i termini e le modalità per la riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di nullità e il rinvio; la parte interessata deve riassumere il processo avanti la commissione territoriale competente nei termini indicati.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 (convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44)
Ha modificato la disciplina sul riconoscimento dei costi derivanti da operazioni penalmente rilevanti; per effetto di tale modifica alcune voci di recupero (Irpef/Irap) risultano parzialmente annullate automaticamente rispetto agli atti impugnati.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Ha previsto modalità procedurali straordinarie (tra cui udienze svolte in particolari forme) applicate alla udienza pubblica menzionata; è rilevante solo sul piano procedurale.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315
Precedenti della Corte che confermano il principio per cui la mancata costituzione dei litisconsorti necessari comporta la nullità della sentenza e del processo.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi a società di persone (s.n.c., s.a.s.) è obbligatoria la costituzione in giudizio di tutti i soci/litisconsorti necessari; la loro omissione determina la nullità della sentenza e del processo.
- La Corte di Cassazione può annullare una decisione per vizi procedurali (come la mancanza del litisconsorzio necessario) senza entrare nel merito delle questioni tributariamente contestate, disponendo il rinvio per la rinnovazione del processo.
- Quando l'accertamento fiscale riguarda frodi Iva complesse (es. frode carosello) il giudizio sulla responsabilità sostanziale richiede istruttoria; tuttavia l'esito processuale può essere influenzato da vizi formali anche se l'ufficio ha raccolto elementi presuntivi di coinvolgimento.
- Eventuali modifiche legislative intervenute nel frattempo (ad es. disciplina sulla non deducibilità di costi da operazioni penalmente rilevanti) possono produrre effetti 'auto-annullativi' su parti degli atti impugnati; in fase di riassunzione bisogna valutare l'applicazione della normativa vigente.
- Le parti e l'Agenzia dovrebbero sempre verificare e cureare la regolarità del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati (in particolare soci di società di persone) prima di chiedere o concludere provvedimenti giudiziari, per evitare nullità e inutili duplicazioni di procedimento.
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