Sentenza n. 5370/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola - Sezione Lavoro n. 2227 del 20 novembre 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 6637/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 2227 del 20 novembre 2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.640,30 per differenze retributive, oltre interessi o rivalutazione, e di € 852,00 per spese di lite, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l'ottemperanza, deducendo il mancato pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, n. 2227 del 20 novembre 2024, passata in giudicato. Hanno chiesto di assegnare al Ministero un termine per adempiere, di applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il titolo esecutivo riconosceva alla docente € 1.640,30 per differenze retributive relative a incarichi di insegnamento a tempo determinato, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché € 852,00 per spese di lite, con distrazione al difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, comprendendo anche le spese di lite: il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello della cliente e ha proposto il ricorso per la parte di proprio interesse. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega; l'intervento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione del persistente inadempimento, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. L'eventuale compenso commissariale è posto a carico del Ministero e liquidato in € 500,00, comprensivi di oneri e spese, se dovuto. Il TAR ha inoltre imposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L'ottemperanza presuppone, nel caso deciso, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione. In presenza di tali condizioni il giudice può ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Dev’essere, infine, disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulle somme rispettivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento, cessando con il soddisfo oppure, se questo manca, alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; da quel momento spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il giudice ha verificato che fosse inutilmente decorso il termine previsto dalla disposizione prima di ordinare l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione richiede che il titolo sia passato in giudicato e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento; accertati tali presupposti, il giudice ordina l'esecuzione e può predisporre misure sostitutive e coercitive.
- Il difensore munito di distrazione delle spese è titolare di un autonomo credito per tali spese, distinto da quello della parte assistita, e può agire in ottemperanza per ottenerne il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; se l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato, la penalità cessa a tale scadenza e la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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