Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11280/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla segnalazione del nominativo del correntista/finanziato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ritenuta indebita perché protratta per lungo tempo e collegata a un credito che il ricorrente assumeva inesistente o comunque non più recuperabile. In primo grado il giudice aveva riconosciuto solo un ristoro per danno non patrimoniale. In appello la decisione era stata confermata: la Corte territoriale aveva ritenuto legittimata a resistere la banca convenuta quale soggetto incaricato dalla cessionaria di incassare il credito e di effettuare la segnalazione; aveva inoltre escluso la prova del danno patrimoniale, osservando che i documenti e i capitoli di prova erano generici e che non risultava dimostrato che l'erronea segnalazione avesse inciso in concreto sulle condizioni del mutuo successivamente stipulato; infine aveva reputato corretta la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e carenza di legittimazione passiva della banca, sostenendo che la segnalazione non derivasse dalla cartolarizzazione ma da un'illecita iniziativa del cessionario e che la procura non coprisse il credito risarcitorio da illecito extracontrattuale; 2) omessa istruttoria e omessa motivazione sulla prova del danno patrimoniale, lamentando il mancato esame dei documenti e delle richieste testimoniali, nonché l'incidenza della segnalazione sul ritardo nella stipula di un mutuo più oneroso; 3) omessa motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ritenuta incongrua rispetto alla domanda di importo molto più elevato e al pregiudizio reputazionale allegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità; ha anche osservato che il primo motivo, formulato come omesso esame di fatto decisivo, riguardava in sostanza una questione di eccezione e non un fatto storico ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo investiva l'interpretazione dei documenti e l'esistenza di prove testimoniali, oltre a una questione nuova in appello. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico e privo di specifiche censure sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, liquidazione che resta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB

    richiamato per descrivere la cessione/cartolarizzazione del credito e il successivo conferimento dell'incarico di incasso e segnalazione alla Centrale Rischi

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle memorie istruttorie e alla dedotta mancanza di specifici capitoli di prova orale

  • art. 183, c. 6, nn. 1 e 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che nelle memorie istruttorie fossero stati articolati specifici capitoli di prova testimoniale

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato per precisare che l'omesso esame denunciabile riguarda fatti storici decisivi e non valutazioni o eccezioni

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato in relazione al provvedimento d'urgenza che aveva ordinato l'immediata cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per censurare la valutazione di eccezioni, documenti o atti istruttori, né per proporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • La doglianza sulla legittimazione passiva non è deducibile come omesso esame di un fatto storico quando investe, in sostanza, la corretta qualificazione della posizione processuale della parte e la ricostruzione del rapporto sostanziale effettuata dal giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o apparente; quando il giudice di merito dia conto del percorso logico seguito, la misura liquidata non può essere rivista nel merito.
  • Le censure sulla mancata ammissione o valutazione della prova testimoniale devono individuare specificamente il contenuto delle richieste istruttorie e il loro decisivo rilievo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La questione non dedotta o non introdotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.