Cassazione Civile, Ordinanza n. 11280/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla segnalazione del nominativo del correntista/finanziato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ritenuta indebita perché protratta per lungo tempo e collegata a un credito che il ricorrente assumeva inesistente o comunque non più recuperabile. In primo grado il giudice aveva riconosciuto solo un ristoro per danno non patrimoniale. In appello la decisione era stata confermata: la Corte territoriale aveva ritenuto legittimata a resistere la banca convenuta quale soggetto incaricato dalla cessionaria di incassare il credito e di effettuare la segnalazione; aveva inoltre escluso la prova del danno patrimoniale, osservando che i documenti e i capitoli di prova erano generici e che non risultava dimostrato che l'erronea segnalazione avesse inciso in concreto sulle condizioni del mutuo successivamente stipulato; infine aveva reputato corretta la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e carenza di legittimazione passiva della banca, sostenendo che la segnalazione non derivasse dalla cartolarizzazione ma da un'illecita iniziativa del cessionario e che la procura non coprisse il credito risarcitorio da illecito extracontrattuale; 2) omessa istruttoria e omessa motivazione sulla prova del danno patrimoniale, lamentando il mancato esame dei documenti e delle richieste testimoniali, nonché l'incidenza della segnalazione sul ritardo nella stipula di un mutuo più oneroso; 3) omessa motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale, ritenuta incongrua rispetto alla domanda di importo molto più elevato e al pregiudizio reputazionale allegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità; ha anche osservato che il primo motivo, formulato come omesso esame di fatto decisivo, riguardava in sostanza una questione di eccezione e non un fatto storico ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo investiva l'interpretazione dei documenti e l'esistenza di prove testimoniali, oltre a una questione nuova in appello. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico e privo di specifiche censure sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, liquidazione che resta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per descrivere la cessione/cartolarizzazione del credito e il successivo conferimento dell'incarico di incasso e segnalazione alla Centrale Rischi
richiamato con riferimento alle memorie istruttorie e alla dedotta mancanza di specifici capitoli di prova orale
art. 183, c. 6, nn. 1 e 3, c.p.c.
richiamato per escludere che nelle memorie istruttorie fossero stati articolati specifici capitoli di prova testimoniale
richiamato per precisare che l'omesso esame denunciabile riguarda fatti storici decisivi e non valutazioni o eccezioni
richiamato in relazione al provvedimento d'urgenza che aveva ordinato l'immediata cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per censurare la valutazione di eccezioni, documenti o atti istruttori, né per proporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
- La doglianza sulla legittimazione passiva non è deducibile come omesso esame di un fatto storico quando investe, in sostanza, la corretta qualificazione della posizione processuale della parte e la ricostruzione del rapporto sostanziale effettuata dal giudice di merito.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o apparente; quando il giudice di merito dia conto del percorso logico seguito, la misura liquidata non può essere rivista nel merito.
- Le censure sulla mancata ammissione o valutazione della prova testimoniale devono individuare specificamente il contenuto delle richieste istruttorie e il loro decisivo rilievo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La questione non dedotta o non introdotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
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