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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32756/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Siniscalchi impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di 728.165,32 euro e il sequestro di beni della SG Petroli s.r.l. (illecito fiscale e responsabilità amministrativa dell'ente). I motivi principali: (1) violazione degli artt. 125 e 325 c.p.p. per mancata motivazione sul periculum in mora; la difesa sosteneva che la mera confiscabilità non giustifica il sequestro preventivo se non è dimostrata l'impossibilità, anche transitoria, di reperire il profitto tra i beni nella disponibilità della società percettrice; (2) omissione di valutazione della restituzione dei beni della società SG Petroli s.r.l., dato che il ricorrente agiva anche quale legale rappresentante e i beni sequestrati sarebbero coincisi con quelli in suo possesso. In memoria è stato aggiunto un ulteriore motivo su nullità e difetto di motivazione richiamando gli artt. 309(9), 293 e 324(7) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa al periculum in mora non fosse stata formalmente e adeguatamente dedotta davanti al Tribunale del Riesame e quindi non poteva essere valorizzata in cassazione; il Tribunale aveva invece esaminato e respinto le doglianze effettivamente sollevate (fumus delicti, principio di sussidiarietà, appartenenza dei beni). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che Siniscalchi aveva proposto il riesame solo in proprio e non anche in rappresentanza della società; perciò non era legittimato a chiedere la restituzione dei beni della SG Petroli s.r.l., essendo distinto l'ente dalla persona fisica del suo amministratore (richiamata anche la disciplina del d.lgs. 231/2001 e l'art. 39 del medesimo decreto). Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Individua i reati fiscali dai quali si è ritenuto derivasse il profitto oggetto di sequestro; la Corte non ha contestato la qualificazione dei reati ma ha valutato la procedura di impugnazione

  • art. 5 comma 1 lett. a e art. 25‑quinquies d.lgs. n. 231/2001

    Norme sulla responsabilità amministrativa degli enti richiamate per contestare l'illecito alla SG Petroli s.r.l.; la Corte sottolinea la separazione soggettiva tra persona giuridica e amministratore e la possibilità per l'ente di essere autonomo soggetto passivo

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha rilevato che l'eccezione non era stata adeguatamente dedotta davanti al giudice del riesame

  • art. 325 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in tema di vizio del provvedimento impugnato; la Corte ha considerato la censura non ammissibile per mancata deduzione tempestiva avanti al riesame

  • art. 321 c.p.p., art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e art. 19 d.lgs. n. 231/2001

    Richiamati nel quadro delle doglianze esaminate dal Tribunale del Riesame con riferimento al principio di sussidiarietà e alle funzioni degli strumenti cautelari; il Tribunale aveva fornito risposta pertinente a questi profili

  • art. 39 d.lgs. n. 231/2001

    La Corte richiama la previsione che impedisce all'ente di partecipare con il proprio rappresentante legale quando quest'ultimo è imputato: ciò giustifica l'assenza di sovrapposizione tra posizione dell'amministratore e posizione dell'ente e l'ineleggibilità del ricorrente a tutelare la società nel riesame

  • art. 309 comma 9, art. 293 e art. 324 comma 7 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nella memoria difensiva per dedurre nullità e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero state efficacemente prospettate al giudice del riesame o non pertinenti alla decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto la condanna alle spese e il pagamento equitativo di euro 3.000

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citate come parametro per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma pur sempre giustificando il pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per contestare la motivazione relativa al periculum in mora nel sequestro preventivo è necessario dedurre espressamente e tempestivamente tale motivo davanti al giudice del riesame; non è sufficiente sollevarlo solo in cassazione.
  • La mera riconoscibilità della confiscabilità del profitto non sostituisce la necessità di una motivazione specifica, ma le censure su tale carenza devono essere sollevate nei termini e nelle forme processuali corretti per essere valutate.
  • La persona fisica che è amministratore di una società non può, quando è imputata, sostituirsi automaticamente alla società per proporre impugnazioni riguardanti la posizione autonoma dell'ente: la legittimazione va esercitata dall'ente stesso o da un rappresentante non precluso.
  • In procedimenti con profili di responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. 231/2001) va sempre valutata la distinta posizione soggettiva dell'ente rispetto all'amministratore; le impugnazioni sulla restituzione di beni societari devono essere proposte dall'ente o da chi legittimato a rappresentarlo.
  • La mancata e corretta deduzione di doglianze processuali nei gradi immediatamente utili comporta rischio di inammissibilità in sede di legittimità; la strategia difensiva deve considerare l'ordine e la forma delle eccezioni processuali.
  • Anche se un ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può condannare al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende se valuta che il procedimento ha avuto un contenuto meritevole di sanzione economica, salvo l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'atto.

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