Cassazione Penale, Sentenza n. 07689/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione non contestava la responsabilità penale ormai divenuta irrevocabile, ma impugnava la decisione della Corte di Appello di Milano che aveva rifiutato di applicare pene sostitutive alle pene detentive brevi e di concedere misure alternative (in particolare l'ammissione al lavoro di pubblica utilità presso strutture diverse da quelle indicate in primo grado) nonché lamentava l'omessa motivazione circa i "motivi nuovi" depositati dalla difesa (tra cui la disponibilità della Caritas Ambrosiana) e la mancata applicazione della misura sostitutiva della semilibertà ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso e li ha trattati congiuntamente. Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rifiuto delle pene sostitutive basandosi sul negativo curriculum criminale dell'imputato, sulle ripetute revoche di benefici precedenti e sulla persistenza del rischio di recidiva e di inadempimento delle prescrizioni. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'omessa valutazione specifica della proposta alternativa della Caritas Ambrosiana, perché la Corte di appello aveva motivatamente escluso in via generale la possibilità di applicare qualsiasi pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. (rendendo inutile l'esame delle modalità concrete di esecuzione). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Norma sostanziale relativa al reato per il quale l'imputato è stato condannato; utilizzata per descrivere il capo A della imputazione, senza incidenza diretta sui motivi del ricorso
Norma sostanziale relativa al reato contestato (capo B); citata per definire l'oggetto della sentenza impugnata
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale, in assenza di richiesta rituale di trattazione orale
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per lamentare presunta omissione di motivazione sui "motivi nuovi"; la Corte ha ritenuto che non ricorresse il vizio perché la decisione di rifiuto generale delle pene sostitutive rendeva inutile l'esame analitico delle specifiche proposte alternative
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i vizi denunciati (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte le ha considerate non fondati rispetto ai motivi del ricorso
artt. 56 e 56-bis legge n. 689/1981
Riguardano la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità; la difesa aveva chiesto la loro applicazione, ma la Corte ha ritenuto di non poterle concedere per ragioni legate alla prognosi individuale negativa dell'imputato
art. 598-bis cod. proc. pen. (comma 4-ter richiamato in motivazione)
Prevede la possibilità per il giudice di appello di applicare d'ufficio la sostituzione delle pene; la difesa lamentava la mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto che, pur essendo prevista la facoltà, non sussisteva motivo per applicarla dato il quadro negativo del condannato
Norma relativa alle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha valutato che per l'imputato non era in concreto applicabile una pena sostitutiva ex art. 20-bis per ragioni prognostiche
Richiamato in riferimento alle memorie difensive depositate in giudizio; la Corte sottolinea che l'omessa valutazione non determina nullità ma può influire sulla congruità della motivazione che, nel caso, è risultata adeguata
Norma che autorizza la condanna alle spese e a una somma a titolo di multa o riparazione in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 valutando profili di colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il giudice può rifiutare una pena sostitutiva anche basandosi esclusivamente sul curriculum criminale dell'imputato, purché la valutazione sia specifica, puntuale e motivata in termini di prognosi negativa rispetto alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e alla capacità di rispettare prescrizioni
- L'omesso esame puntuale di singole proposte operative (es. specifica struttura per lavori di pubblica utilità) può essere irrilevante quando il giudice ha motivatamente escluso in via generale l'applicabilità di qualsiasi misura sostitutiva
- Le memorie e i "motivi nuovi" depositati in giudizio devono contenere elementi di rilevanza tale da poter incidere sulla decisione: se la decisione è fondata su una valutazione generale e motivata di inidoneità dell'imputato, l'apporto di tali elementi può risultare ininfluente
- La facoltà del giudice di appello di applicare d'ufficio misure sostitutive (es. ai sensi dell'art. 598-bis) non impone l'obbligo di applicazione: deve comunque esistere una valutazione favorevole dei presupposti e della prognosi individuale
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta quasi sempre condanna alle spese e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie o somme a favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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