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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16851/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta in primo grado a una imputata per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione e per danneggiamento aggravato, con recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di mesi dieci e giorni dieci di reclusione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza di norme penali e vizio di motivazione: in particolare ha lamentato il mancato riconoscimento dello stato di necessità e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con riferimento al capo 1. La censura mirava a valorizzare le condizioni personali dell'imputata e la dedotta esigenza contingente di allontanarsi da casa, sostenendo che ciò avrebbe giustificato la condotta contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico rispetto ai dati di fatto posti a fondamento della richiesta, perché fondato su doglianze di merito e riproduttivo di censure già esaminate in appello. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio di motivazione della sentenza impugnata, che aveva già argomentato sia sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sia sulla mancanza dei presupposti dello stato di necessità, evidenziando anche che gli accertamenti dei militari avevano smentito la versione difensiva, risultando l'imputata assente da casa da alcuni giorni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    viene richiamato come norma incriminatrice del capo 1, senza una ulteriore specificazione nel testo circa la fattispecie concreta; la difesa ne contesta l'applicazione invocando stato di necessità e particolare tenuità del fatto.

  • art. 635, comma secondo, n. 1 c.p.

    viene indicato come ulteriore reato contestato e confermato in appello; la decisione di legittimità non ne tratta nel merito perché il ricorso è focalizzato sul capo 1.

  • art. 625, n. 7 c.p.

    norma aggravatrice richiamata in relazione al capo 2.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ribadisce il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e che il fatto non è di speciale tenuità.

  • stato di necessità

    la Corte esclude l'operatività della scriminante nella specie, valorizzando la smentita fattuale delle allegazioni difensive da parte degli accertamenti eseguiti dai militari e la protratta assenza da casa.

  • recidiva reiterata, infraquinquennale

    aggravamento ritenuto in sentenza di merito e riportato nel provvedimento di legittimità, ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con gli accertamenti fattuali e con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione immune da illogicità manifesta quando il giudice di merito valorizzi la concreta offensività della condotta e i precedenti specifici rilevanti nel caso concreto.
  • Lo stato di necessità non è configurabile se le circostanze poste a base della deduzione difensiva sono smentite da accertamenti oggettivi, tali da escludere il presupposto dell'attualità e della inevitabilità del pericolo allegato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio di motivazione in una nuova valutazione del fatto, ove la sentenza impugnata contenga una motivazione coerente e logicamente esauriente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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