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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15108/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GUP che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.). Il ricorso deduce violazione di legge perché, secondo il PM, la condotta contestata non poteva rientrare nell'art. 131‑bis: il fatto era commesso nei confronti di un Commissario della Polizia Ferroviaria nell'esercizio delle funzioni (ipotesi espressamente esclusa dall'applicazione di art. 131‑bis, comma 2) e vi erano precedenti dell'imputato idonei a escludere l'occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 c.p., perché il GUP ha erroneamente applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis a una fattispecie espressamente esclusa dalla norma (resistenza commessa nei confronti di un ufficiale di P.S. nell'esercizio delle funzioni). La Corte ha quindi rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, qualificando il ricorso come per saltum in ragione della disciplina previgente alla legge n. 114/2024.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    comma 2 introdotto con legge 8 agosto 2019, n. 77

    La Corte ha ritenuto che, secondo il testo vigente al tempo del fatto, la causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341‑bis c.p. se commessi nei confronti di ufficiali o agenti di P.S. o di P.G. nell'esercizio delle funzioni; pertanto non poteva essere riconosciuta nel caso di resistenza commessa contro un Commissario della PolFer in servizio.

  • art. 337 cod. pen.

    Reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale). La Corte ha disposto l'annullamento della pronuncia di non doversi procedere limitatamente a questo reato perché l'esclusione della punibilità era erroneamente applicata.

  • art. 336 cod. pen.

    Ricompreso, insieme all'art. 337 e 341‑bis, tra le fattispecie per le quali l'art. 131‑bis comma 2 esclude la speciale causa di non punibilità quando il reato è commesso nei confronti di ufficiali o agenti nell'esercizio delle funzioni.

  • art. 341‑bis cod. pen.

    Citato come norma analoga (con art. 336 e 337) rispetto all'esclusione operata dall'art. 131‑bis comma 2; la giurisprudenza interpreta che tali reati non possono beneficiare della particolare tenuità se commessi contro pubblici ufficiali in servizio.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente in relazione alla successiva legge n. 114/2024; la Corte osserva che il ricorso è stato proposto prima dell'entrata in vigore della modifica che limita l'appello del pubblico ministero contro proscioglimenti per reati procedibili a citazione diretta, pertanto il ricorso è stato qualificato per saltum e mantenuto ammissibile.

  • legge 8 agosto 2019, n. 77

    Fonte della modifica che ha introdotto il testo dell'art. 131‑bis citato; la Corte si è attenuta al testo vigente al tempo del fatto per valutare l'applicabilità della causa di non punibilità.

  • legge n. 114 del 2024

    Citata per spiegare che la modifica dell'art. 593 c.p.p. (limitazione dell'appello del PM contro proscioglimenti a citazione diretta) è successiva al provvedimento impugnato; perciò il ricorso poteva essere proposto e qualificato come per saltum.

Massime di principio

  • L'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto) non si applica, per espressa previsione normativa, ai reati contemplati dagli artt. 336, 337 e 341‑bis c.p. quando sono commessi nei confronti di ufficiali o agenti di P.S. o di P.G. nell'esercizio delle loro funzioni: verificare sempre se la vittima è un pubblico ufficiale in servizio.
  • Per valutare l'ammissibilità di una causa di non punibilità per particolare tenuità occorre considerare sia la natura dell'offesa sia le circostanze personali dell'autore (precedenti e occasionalità della condotta). Precedenti specifici possono escludere l'occasionalità e dunque l'applicabilità dell'art. 131‑bis.
  • Il tempo commissi delicti è determinante: applicare la disciplina vigente alla data del fatto per stabilire se una norma derogatoria o limitativa fosse applicabile.
  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso in determinati termini anche se successivamente la normativa viene modificata: se il gravame è stato introdotto prima di una modifica che limita il diritto di impugnazione, il ricorso può essere qualificato e mantenuto (per saltum) e la decisione impugnata può essere annullata e rinviata.
  • Per la difesa: quando il fatto coinvolge un pubblico ufficiale in servizio è molto difficile ottenere il riconoscimento della particolare tenuità per reati come la resistenza; concentrare le argomentazioni su elementi di fatto che possano escludere la qualificazione della vittima come pubblico ufficiale in esercizio o su profili probatori alternativi.
  • Per l'accusa: segnalare sempre eventuali precedenti specifici e la qualità della persona offesa (pubblico ufficiale/ agente in servizio) quando si contesta l'applicabilità di misure favorevoli come l'art. 131‑bis.

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