Cassazione Penale, Sentenza n. 15071/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, sul presupposto della sua 'irreperibilità'. La difesa contestava l'omessa considerazione di documentazione inviata via PEC in data 03/09/2024, dalla quale risultava il nuovo domicilio e il rapporto di lavoro a Como, elementi decisivi per verificare la correttezza del comportamento e la possibilità di misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per 'error in procedendo', accertando che la documentazione probatoria relativa al nuovo domicilio e all'attività lavorativa era stata tempestivamente trasmessa ma non considerata dal Tribunale poiché non inserita nel fascicolo per mancanza di firma digitale. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame che tenga conto anche di tale documentazione. Si segnala che il condannato ha una pena inflitta dal Tribunale di Castrovillari del 19/03/2022 pari a anni 2, mesi 1 e giorni 10, con residuo dopo detrazione del presofferto di anni 1, mesi 10 e giorni 17; il Tribunale di sorveglianza ha comunque sospeso l'esecutività del provvedimento reiettivo con decisione del 05/12/2024.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, comma 1-bis
La norma disciplina l'applicazione di misure detentive alternative (detenzione domiciliare). Nel caso concreto il Tribunale aveva rifiutato l'alternativa in ragione dell'irreperibilità, ritenuta ostativa perché impedisce le necessarie verifiche sull'osservanza delle prescrizioni; la Corte ha però chiarito che, se emergono elementi contrari (domicilio e lavoro comprovati e tempestivamente comunicati), il giudice deve valutarli prima di decidere.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione sul controllo degli 'error in procedendo'
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013
Il principio richiamato è che, dinanzi a doglianze di carattere processuale, la Corte di legittimità può e deve sindacare la correttezza in diritto del procedimento indipendentemente dalla motivazione esposta dal giudice di merito, e può accedere agli atti per verificare la fondatezza delle doglianze.
Massime di principio
- L'irreperibilità del condannato può costituire un valido motivo per rigettare richieste di misure alternative quando essa impedisca le necessarie verifiche sul comportamento e sulle condizioni di detenzione alternativa.
- Se la difesa produce in modo tempestivo prova del nuovo domicilio e/o di un rapporto di lavoro stabile (specialmente tramite PEC), il giudice deve valutare tali elementi prima di dichiarare l'irreperibilità e respingere le misure alternative.
- L'omessa considerazione di documenti tempestivamente trasmessi alla cancelleria, anche per ragioni formali (es. mancanza di firma digitale), integra un vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
- In cassazione le doglianze processuali (error in procedendo) sono sindacabili anche indipendentemente dalla motivazione di merito: la Suprema Corte può esaminare gli atti per verificare la correttezza procedurale.
- Per evitare inefficacia documentale è consigliabile inviare le prove con modalità che assicurino la validità formale (firma digitale quando richiesta), conservare ricevute di trasmissione e sollecitare l'iscrizione degli atti nel fascicolo processuale.
- In situazioni analoghe è utile chiedere contestualmente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato quando vi siano margini fondati per ritenere che la decisione non abbia valutato documentazione determinante.
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