Cassazione Penale, Sentenza n. 15068/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Vicenza (divieto di accesso agli impianti sportivi per 5 anni e obblighi di presentazione in Questura in occasione delle partite del Taranto). Il ricorrente contestava: carenza di motivazione e insufficienza delle prove sull'attribuibilita' delle condotte violente, l'unica certezza sarebbe stata la sua presenza sul luogo dopo la rissa; filmati sfocati e non idonei a provare condotte individuali; assenza di segni distintivi e giustificazione plausibile dello spostamento via Padova; e infine la mancata giustificazione del plurimo obbligo di comparizione previsto per le partite casalinghe.
La decisione
Ricorso dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del GIP e fondata la valutazione del Questore. Sono stati valorizzati elementi indiziari seri, precisi e concordanti: identificazione del ricorrente a seguito degli scontri, modalità organizzative dello spostamento (abbandono del pullman a Padova e prosecuzione in treno), travisamento di alcuni ultras alla stazione, impugnare cinture e l'asta di una bandiera, la ferita al capo presente al momento del controllo e la precedente misura analoga a carico del ricorrente. La Corte ha richiamato il principio che la normativa consente di intervenire anche su comportamenti prodromici e che per le misure di prevenzione amministrativa vale un criterio probabilistico "piu' probabile che non"; ha inoltre ritenuto congrua la prescrizione della doppia presentazione per le partite casalinghe. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
art. 6, comma 1, lett. b) e art. 6, comma 5
L'art. 6 consente l'adozione del divieto di accesso agli impianti sportivi anche per comportamenti meramente prodromici rispetto a episodi violenti, quando vi sia un nesso di evidente finalizzazione alla partecipazione attiva agli episodi. Il giudizio e' basato su elementi gravi, precisi e concordanti e su un criterio probabilistico 'piu' probabile che non'. Il comma 5 e' stato considerato rispetto al controllo delle modalita' di esecuzione dell'obbligo di presentazione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La misura di prevenzione amministrativa (divieto di accesso agli impianti sportivi) puo' essere adottata anche sulla base di condotte prodromiche quando emergano elementi gravi, precisi e concordanti che le colleghino a un rischio effettivo per l'ordine pubblico.
- Il giudizio richiesto dalla normativa non e' di certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma di probabilita' elevata (criterio 'piu' probabile che non'): prove dirette non sono sempre necessarie se l'insieme degli elementi indiziari e' credibile.
- Circostanze come modalita' aggregate di spostamento finalizzate a eludere prescrizioni (abbandono del percorso stabilito), travisamento, disponibilita' di oggetti atti a offendere (es. aste), comportamento compatto del gruppo e lesioni personali riscontrate al controllo possono giustificare misure cautelari preventive anche in assenza di filmati netti o di testimonianze dirette di polizia nell'immediatezza.
- Il giudice, ai fini della convalida, assolve l'obbligo di valutare le memorie difensive anche implicitamente: e' sufficiente che dal tenore del provvedimento emerga che le osservazioni sono state esaminate e ritenute infondate.
- Prescrizioni piu' stringenti sull'obbligo di presentazione (es. doppia comparizione per partite casalinghe) possono essere giustificate dalla necessita' di controllo effettivo del soggetto, dalla distanza logistica e dalla personalita' pericolosa del destinatario (es. pregresse misure analoghe).
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