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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15067/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di convalida del divieto di accesso agli impianti sportivi (anni 5) e delle prescrizioni di comparizione: si denunciava violazione dell'art. 6 l. 401/1989 e carenza di motivazione rispetto all'attribuzione di condotte violente a Ungaro, sostenendo che l'unico fatto certo era la sua presenza nel luogo dopo la rissa; si allegava che le annotazioni di PG e i filmati erano sfocati e non provavano condotte individuali, che i tifosi non portavano segni distintivi e che lo spostamento via Padova era dovuto a ragioni lecite; con secondo motivo si contestava l'omesso controllo del GIP sulle modalità e la giustificazione dell'obbligo multiplo di comparizione (art. 6 comma 5).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del GIP fosse sufficientemente motivata: risultava l'identificazione di Ungaro subito dopo gli scontri e gravi, precisi e concordanti elementi indiziari (viaggi organizzati per eludere prescrizioni, travisamento, impugnare cinture e un'asta arrotolata, sosta anomala) idonei a configurare comportamenti prodromici alla violenza. È stato richiamato il principio che l'art. 6 L. 401/1989 consente misure anche per condotte meramente prodromiche quando vi sia evidente finalizzazione alla partecipazione attiva a episodi violenti e che lo standard probatorio è di tipo probabilistico ('più probabile che non') con elementi gravi, precisi e concordanti. Il GIP ha inoltre adeguatamente motivato la doppia obbligazione di comparizione per le partite casalinghe alla luce della personalità del ricorrente e di precedenti analoghi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, lett. b)

    Consente l'adozione di provvedimenti di prevenzione anche per comportamenti prodromici rispetto a episodi violenti, quando esista un nesso evidente di finalizzazione alla partecipazione attiva in atti violenti; rilevanza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5

    Regolamenta le modalità di controllo e le prescrizioni di comparizione imposte ai destinatari; il giudice deve valutare la congruità delle modalità ma può motivare in termini impliciti se ha esaminato e ritenuto infondate le deduzioni difensive.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza Consiglio di Stato, Sez. III, 4/02/2019, n. 866

    Richiamata a supporto del principio per il diritto amministrativo della prevenzione: è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, con un ragionamento probabilistico elevato, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

  • Giurisprudenza TAR (esempi citati: TAR Emilia-Romagna Bologna 02/02/2022 n.105; TAR Piemonte sez. I n.444/2021)

    Confermano che il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposto anche in presenza di condotte che comportano o agevolano situazioni di pericolo, ossia comportamenti prodromici purché sia evidente la finalizzazione alla violenza.

Massime di principio

  • Le misure di prevenzione ex art. 6 L. 401/1989 possono essere adottate non solo per atti violenti accertati ma anche per condotte prodromiche se esiste un nesso di evidente finalizzazione alla violenza.
  • Lo standard probatorio per tali misure è di natura probabilistica ('più probabile che non'): sono necessari elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Il giudice convalida l'atto del Questore se fornisce una motivazione logica e indicante i fatti e il ragionamento che giustifica la pericolosità; l'esame e la rimozione implicita delle deduzioni difensive è ammissibile se risulta dall'atto.
  • Modalità di spostamento studiate per eludere prescrizioni, travisamento, implicito armamento o impiego di oggetti contundenti e comportamento compatto del gruppo sono elementi indiziari rilevanti per la valutazione della pericolosità.
  • L'assenza di segni distintivi o la scarsa qualità di filmati non escludono l'adozione della misura se sussistono altri elementi gravi e coerenti che collegano il soggetto alla condotta pericolosa.
  • La maggiore gravità o recidiva del destinatario può giustificare prescrizioni più stringenti (es. doppia comparizione per incontri casalinghi) quando la logistica del controllo rende insufficiente un'unica presentazione.

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