Cassazione Penale, Sentenza n. 15064/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per molteplici ragioni principali: (i) per la declaratoria di prescrizione del reato associativo (capo a) — deducendo che la cessazione della partecipazione dovesse essere fissata anteriormente (es. 16/02/2001) e che la Corte d'appello abbia erroneamente collocato il dies a quo in data successiva; (ii) per la valutazione e la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) relativa al capo c) e per le conseguenze di tale aggravante sul computo della prescrizione; (iii) per omessa o carente motivazione circa la quantificazione degli aumenti per continuazione e il calcolo interno della pena (artt. 81, 132, 133 cod. pen.); (iv) per mancata estensione o omessa concessione di circostanze attenuanti (art. 74 comma 7 e art. 73 comma 7 DPR 309/1990; art. 62-bis cod. pen.) ai reati satellite (capi b) e c)); (v) per carenze probatorie e difetti di motivazione sulla rilevanza di dichiarazioni/collaborazioni e sulla relativa efficacia ai fini del recesso dall'associazione. Complessivamente i ricorrenti chiedevano annullamento o riforma per prescrizione, esclusione o mancata applicazione di aggravanti e/o per rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi e in parte respinto o dichiarato inammissibili alcune doglianze: - Per Cestari Lida: annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo a) (reato associativo) perché il reato è dichiarato estinto per prescrizione; annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari rispetto al capo c) (per accertare, tra l'altro, la sussistenza dell'aggravante art. 80 e le conseguenze sulla prescrizione e sulla quantificazione della pena). - Per Cestari Luigi: il ricorso relativo al capo a) è dichiarato inammissibile; la sentenza è annullata limitatamente al capo c) e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. - Per Cicco Giuseppe: il ricorso è dichiarato inammissibile relativamente al capo a); la sentenza è annullata e rinviata in parte con riferimento ai capi b) e c) per verificarne l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inoltre la Cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze sulla mancata estensione delle attenuanti generiche e sulla omessa valutazione dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73/74 per capi b) e c). In sostanza la Corte ha ritenuto che: per Lida la prescrizione del capo a) era maturata; per gli altri profili (aggravante art.80, motivazione sugli aumenti per continuazione, estensione delle attenuanti) sono necessari nuovi accertamenti motivati dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Discusse le regole di decorrenza dei termini di prescrizione per reati permanenti contestati in forma aperta: la Cassazione ricorda che, se non indicato il dies a quo, l'accusa ha l'onere di provare la persistenza dell'attività criminosa fino al termine processuale e che il giudice del merito non può logicamente riconoscere efficacia della collaborazione e insieme negare che la dissociazione sia avvenuta prima del dies a quo.
art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Riguarda la diminuente/attenuante per collaborazione; la Corte ha valutato la rilevanza temporale e la portata della collaborazione ai fini della riduzione della pena e, nei profili esaminati, ha ritenuto che la concessione in favore di alcuni imputati imponga attenzione sul dies a quo della prescrizione.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Norma citata in ordine all'applicabilità di una diminuente ai reati satellite (capi b) e c)); la Corte ha ritenuto omessa la valutazione della sua applicabilità nei confronti di Cicco e perciò ha annullato con rinvio per nuovo esame.
art. 80, d.P.R. n. 309/1990 (aggravante per ingente quantità)
La sussistenza dell'aggravante incide sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha rilevato carenza motivazionale delle decisioni sul punto e ha rinviato al giudice di merito l'accertamento prioritario della configurabilità dell'aggravante e le conseguenze sulla prescrizione.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ribadisce che, in caso di reati in continuazione, l'estensione delle attenuanti generiche a tutti i reati dipende dalla natura degli elementi presi a fondamento (se oggettivi, limitati al singolo fatto; se soggettivi, estendibili all'autore e quindi a tutti i reati in continuazione). Qui la mancata estensione a favore di Cicco è stata ritenuta non motivata e annullata.
art. 11, comma 1, legge n. 82/1991 e art. 4 d.l. 687/1994
Richieste di misure urgenti della DDA sono giustificate solo se basate su dichiarazioni di intrinseca attendibilità; la Corte ha ritenuto che la richiesta di misure per Lida del 16/02/2001 indichi la fondatezza delle dichiarazioni e poteva essere utilizzata per fissare il dies a quo della cessazione della partecipazione.
art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)
Il giudice è tenuto a motivare l'entità degli aumenti per i reati-satellite; la mancata motivazione circa i singoli aumenti per la continuazione è causa di annullamento e rinvio.
artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena, criteri)
La Corte sottolinea l'obbligo di motivazione non solo sulla pena-base ma anche sugli aumenti e sui criteri applicativi, onde consentire il controllo giurisdizionale; carenze motivazionali su questi aspetti hanno determinato l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Nel caso di reati permanenti contestati in forma 'aperta' l'accusa ha l'onere di provare la persistenza fino al dies a quo indicato: se emergono atti ufficiali (es. richiesta DDA di misure urgenti basata su dichiarazioni ritenute attendibili) tali atti possono indicare una data anteriore di dissociazione, incidendo sul computo della prescrizione.
- La concessione di attenuanti per collaborazione (art. 74/73 DPR 309/1990) richiede motivazione specifica sul loro ambito di applicazione: se la collaborazione è personale (elemento soggettivo) l'attenuante può estendersi ai reati in continuazione; se è riferita a fatti specifici (elemento oggettivo) può restare limitata al singolo capo.
- La qualificazione dell'aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) deve essere espressamente trattata e motivata dal giudice: la sua applicazione influisce sia sulla pena che sui termini di prescrizione; l'omessa o contraddittoria motivazione comporta annullamento e rinvio.
- In tema di reato continuato il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche gli aumenti per i reati-satellite (art. 81 cod. pen.): la mera indicazione del limite legale non è sufficiente — è necessario indicare i criteri e la misura degli aumenti per consentire il controllo di legittimità.
- L'estensione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) ai reati avvinti dalla continuazione dipende dalla natura delle ragioni addotte: se le ragioni sono legate alla persona (soggettive) l'attenuante deve estendersi; se sono riferite al singolo fatto, non si estende automaticamente.
- La carenza motivazionale sui punti decisivi (dies a quo della cessazione, configurabilità di aggravanti, criteri per la quantificazione degli aumenti) è causa frequente di annullamento con rinvio: i giudici del merito devono esprimere valutazioni logiche e complete su questi aspetti per evitare l'annullamento in cassazione.
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