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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15064/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per molteplici ragioni principali: (i) per la declaratoria di prescrizione del reato associativo (capo a) — deducendo che la cessazione della partecipazione dovesse essere fissata anteriormente (es. 16/02/2001) e che la Corte d'appello abbia erroneamente collocato il dies a quo in data successiva; (ii) per la valutazione e la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) relativa al capo c) e per le conseguenze di tale aggravante sul computo della prescrizione; (iii) per omessa o carente motivazione circa la quantificazione degli aumenti per continuazione e il calcolo interno della pena (artt. 81, 132, 133 cod. pen.); (iv) per mancata estensione o omessa concessione di circostanze attenuanti (art. 74 comma 7 e art. 73 comma 7 DPR 309/1990; art. 62-bis cod. pen.) ai reati satellite (capi b) e c)); (v) per carenze probatorie e difetti di motivazione sulla rilevanza di dichiarazioni/collaborazioni e sulla relativa efficacia ai fini del recesso dall'associazione. Complessivamente i ricorrenti chiedevano annullamento o riforma per prescrizione, esclusione o mancata applicazione di aggravanti e/o per rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi e in parte respinto o dichiarato inammissibili alcune doglianze: - Per Cestari Lida: annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo a) (reato associativo) perché il reato è dichiarato estinto per prescrizione; annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari rispetto al capo c) (per accertare, tra l'altro, la sussistenza dell'aggravante art. 80 e le conseguenze sulla prescrizione e sulla quantificazione della pena). - Per Cestari Luigi: il ricorso relativo al capo a) è dichiarato inammissibile; la sentenza è annullata limitatamente al capo c) e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. - Per Cicco Giuseppe: il ricorso è dichiarato inammissibile relativamente al capo a); la sentenza è annullata e rinviata in parte con riferimento ai capi b) e c) per verificarne l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inoltre la Cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze sulla mancata estensione delle attenuanti generiche e sulla omessa valutazione dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73/74 per capi b) e c). In sostanza la Corte ha ritenuto che: per Lida la prescrizione del capo a) era maturata; per gli altri profili (aggravante art.80, motivazione sugli aumenti per continuazione, estensione delle attenuanti) sono necessari nuovi accertamenti motivati dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    Discusse le regole di decorrenza dei termini di prescrizione per reati permanenti contestati in forma aperta: la Cassazione ricorda che, se non indicato il dies a quo, l'accusa ha l'onere di provare la persistenza dell'attività criminosa fino al termine processuale e che il giudice del merito non può logicamente riconoscere efficacia della collaborazione e insieme negare che la dissociazione sia avvenuta prima del dies a quo.

  • art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda la diminuente/attenuante per collaborazione; la Corte ha valutato la rilevanza temporale e la portata della collaborazione ai fini della riduzione della pena e, nei profili esaminati, ha ritenuto che la concessione in favore di alcuni imputati imponga attenzione sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990

    Norma citata in ordine all'applicabilità di una diminuente ai reati satellite (capi b) e c)); la Corte ha ritenuto omessa la valutazione della sua applicabilità nei confronti di Cicco e perciò ha annullato con rinvio per nuovo esame.

  • art. 80, d.P.R. n. 309/1990 (aggravante per ingente quantità)

    La sussistenza dell'aggravante incide sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha rilevato carenza motivazionale delle decisioni sul punto e ha rinviato al giudice di merito l'accertamento prioritario della configurabilità dell'aggravante e le conseguenze sulla prescrizione.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La Corte ribadisce che, in caso di reati in continuazione, l'estensione delle attenuanti generiche a tutti i reati dipende dalla natura degli elementi presi a fondamento (se oggettivi, limitati al singolo fatto; se soggettivi, estendibili all'autore e quindi a tutti i reati in continuazione). Qui la mancata estensione a favore di Cicco è stata ritenuta non motivata e annullata.

  • art. 11, comma 1, legge n. 82/1991 e art. 4 d.l. 687/1994

    Richieste di misure urgenti della DDA sono giustificate solo se basate su dichiarazioni di intrinseca attendibilità; la Corte ha ritenuto che la richiesta di misure per Lida del 16/02/2001 indichi la fondatezza delle dichiarazioni e poteva essere utilizzata per fissare il dies a quo della cessazione della partecipazione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)

    Il giudice è tenuto a motivare l'entità degli aumenti per i reati-satellite; la mancata motivazione circa i singoli aumenti per la continuazione è causa di annullamento e rinvio.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena, criteri)

    La Corte sottolinea l'obbligo di motivazione non solo sulla pena-base ma anche sugli aumenti e sui criteri applicativi, onde consentire il controllo giurisdizionale; carenze motivazionali su questi aspetti hanno determinato l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Nel caso di reati permanenti contestati in forma 'aperta' l'accusa ha l'onere di provare la persistenza fino al dies a quo indicato: se emergono atti ufficiali (es. richiesta DDA di misure urgenti basata su dichiarazioni ritenute attendibili) tali atti possono indicare una data anteriore di dissociazione, incidendo sul computo della prescrizione.
  • La concessione di attenuanti per collaborazione (art. 74/73 DPR 309/1990) richiede motivazione specifica sul loro ambito di applicazione: se la collaborazione è personale (elemento soggettivo) l'attenuante può estendersi ai reati in continuazione; se è riferita a fatti specifici (elemento oggettivo) può restare limitata al singolo capo.
  • La qualificazione dell'aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) deve essere espressamente trattata e motivata dal giudice: la sua applicazione influisce sia sulla pena che sui termini di prescrizione; l'omessa o contraddittoria motivazione comporta annullamento e rinvio.
  • In tema di reato continuato il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche gli aumenti per i reati-satellite (art. 81 cod. pen.): la mera indicazione del limite legale non è sufficiente — è necessario indicare i criteri e la misura degli aumenti per consentire il controllo di legittimità.
  • L'estensione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) ai reati avvinti dalla continuazione dipende dalla natura delle ragioni addotte: se le ragioni sono legate alla persona (soggettive) l'attenuante deve estendersi; se sono riferite al singolo fatto, non si estende automaticamente.
  • La carenza motivazionale sui punti decisivi (dies a quo della cessazione, configurabilità di aggravanti, criteri per la quantificazione degli aumenti) è causa frequente di annullamento con rinvio: i giudici del merito devono esprimere valutazioni logiche e complete su questi aspetti per evitare l'annullamento in cassazione.

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